Art. 13. 
             (Cooperazione allo sviluppo internazionale) 
 
1. Entro due mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita'
semplificate  di  svolgimento  delle   procedure   amministrative   e
contrattuali riguardanti: 
 a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace  e
di stabilizzazione nei Paesi indicati dal  decreto-legge  31  gennaio
2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008,
n. 45; 
 b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli
affari esteri, finalizzati al superamento delle criticita' di  natura
umanitaria, sociale o economica. 
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare: 
 a) le modalita' di approvazione  degli  interventi,  in  conformita'
all'articolo 11, comma 3, della legge 26  febbraio  1987,  n.  49,  e
successive  modificazioni,  e   all'articolo   11,   comma   1,   del
decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 426; 
 b) le specifiche e  motivate  deroghe  alle  norme  di  contabilita'
generale dello Stato; 
 c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici  e
giuridici; 
 d) le modalita' di svolgimento delle procedure negoziate. 
3. Il decreto di cui al comma 1,  relativamente  agli  interventi  di
cooperazione di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.  49,  e'  emanato
nel rispetto delle disposizioni, contenute  nel  regolamento  di  cui
all'articolo 5 del codice dei contratti pubblici relativi  a  lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, attuative di quanto previsto dal comma 6 del  medesimo  articolo
5. 
4. Nell'individuazione delle aree di intervento di cui  al  comma  1,
lettera b), e' data priorita' ai Paesi che hanno sottoscritto accordi
di  rimpatrio  o  di  collaborazione  nella   gestione   dei   flussi
dell'immigrazione   clandestina   ovvero   diretti    ad    agevolare
l'esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in  Italia
presso gli istituti esistenti nei luoghi di origine  delle  medesime.
E' inoltre attribuita priorita' ai progetti con i Paesi terzi per  il
rimpatrio  volontario  degli  stranieri  titolari  di   permesso   di
soggiorno che si trovino in stato di  disoccupazione  a  causa  della
crisi economica. 
5. Lo schema del decreto di cui al comma 1 e' trasmesso  alle  Camere
per  l'espressione  dei   pareri   delle   Commissioni   parlamentari
competenti per materia e per i profili di carattere  finanziario.  Il
termine per l'espressione del parere e' stabilito  in  trenta  giorni
dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il predetto  termine,
il decreto puo' essere comunque emanato. 
6. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del  Ministero
degli affari esteri, le sedi all'estero  possono  disporre  di  somme
erogate da parte della Commissione europea o di  altri  Stati  membri
dell'Unione  europea  per   la   realizzazione   di   interventi   di
cooperazione  allo  sviluppo  per  conto  degli  stessi  donatori.  I
finanziamenti di cui al presente comma sono  gestiti  e  rendicontati
secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente
al trasferimento di fondi agli Stati membri. 
7. Per la realizzazione delle attivita'  di  cooperazione  nel  campo
della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico
con il Governo dello Stato d'Israele, di cui  alla  legge  11  luglio
2002, n. 154, lo  stanziamento  previsto  a  decorrere  dal  2004  e'
incrementato di euro 2.000.000 a decorrere dal 2009. 
8. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di  cui  al
comma 7, pari ad  euro  2.000.000  a  decorrere  dall'anno  2009,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987,  n.  49,  come  determinata
dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. 
9. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 13:
             -  Il  decreto-legge  31  gennaio  2008,  n. 8, recante:
          “Disposizioni  urgenti  in  materia  di interventi di
          cooperazione  allo  sviluppo  e  a sostegno dei processi di
          pace   e   di   stabilizzazione,   nonche'   relative  alla
          partecipazione  delle  Forze armate e di polizia a missioni
          internazionali”, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  13  marzo  2008, n. 45, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 1 febbraio 2008, n. 27.
             -  Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 11 della
          legge  26  febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni
          (Nuova  disciplina  della  cooperazione  dell'Italia  con i
          Paesi in via di sviluppo):
              «3.  Le  iniziative promosse ai sensi del presente art.
          sono  deliberate  dal  Ministro  degli  affari esteri o dal
          Sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, qualora l'onere
          previsto  sia  superiore  a  lire  2  miliardi,  ovvero dal
          Direttore   generale  per  importi  inferiori  e  non  sono
          sottoposte  al  parere  preventivo del Comitato direzionale
          ne'  al  visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui
          all'art.   15,  comma  2.  La  relativa  documentazione  e'
          inoltrata  al  Comitato direzionale, al Comitato consultivo
          ed   all'Ufficio   di   ragioneria   contestualmente   alla
          delibera.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 11 del
          decreto-legge  1°  luglio  1996,  n.  347  (Differimento di
          termini previsti da disposizioni legislative concernenti il
          Ministero  degli  affari esteri e norme relative ad impegni
          internazionali   ed   alla   cooperazione  allo  sviluppo),
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
          n. 426:
              «1.  Nel  caso  di  calamita'  naturali  o attribuibili
          all'uomo,   avvenute   o   imminenti,  su  richiesta  delle
          comunita' colpite o a seguito di appello internazionale, il
          Ministro  degli  affari  esteri,  o  un  suo  delegato,  su
          richiesta  del  direttore  generale, autorizza con apposita
          procedura  d'urgenza  il  programma  d'intervento  volto ad
          alleviare  gli  effetti  della  crisi  e  ne  stabilisce la
          durata.  Dell'intervento viene data immediata comunicazione
          al   Parlamento.  Il  direttore  generale  delibera  quindi
          l'intervento,   precisandone   tipologia  e  modalita',  ed
          indicando  i  risultati  attesi, i destinatari e le risorse
          impiegate.».
             -  La  legge  26  febbraio  1987,  n.  49 recante «Nuova
          disciplina  della  cooperazione  dell'Italia con i Paesi in
          via  di sviluppo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
          febbraio 1987, n. 49, supplemento ordinario.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del gia' citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006:
             «Art.  5 (Regolamento e capitolati). - 1. Lo Stato detta
          con  regolamento  la  disciplina  esecutiva e attuativa del
          presente  codice  in  relazione  ai  contratti  pubblici di
          lavori,  servizi  e  forniture  di  amministrazioni ed enti
          statali  e,  limitatamente  agli aspetti di cui all'art. 4,
          comma   3,   in   relazione  ai  contratti  di  ogni  altra
          amministrazione o soggetto equiparato.
             2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o
          attuative  di disposizioni rientranti ai sensi dell'art. 4,
          comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano
          applicabili anche alle regioni e province autonome.
             3.  Fatto  salvo  il  disposto  dell'art.  196 quanto al
          regolamento  per i contratti del Ministero della difesa, il
          regolamento  di  cui al comma 1 e' adottato con decreto del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400.
             4.  Il  regolamento e' adottato su proposta del Ministro
          delle  infrastrutture,  di  concerto  con  i Ministri delle
          politiche  comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali
          e  ambientali,  delle attivita' produttive, dell'economia e
          delle  finanze,  sentiti  i  Ministri interessati, e previo
          parere  del  Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo
          schema  di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere
          entro  quarantacinque  giorni  dalla  data di trasmissione,
          decorsi  i quali il regolamento puo' essere emanato. Con la
          procedura  di  cui  al  presente comma si provvede altresi'
          alle    successive   modificazioni   e   integrazioni   del
          regolamento.
             5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e' di
          volta   in  volta  richiamato,  detta  le  disposizioni  di
          attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
              a) programmazione dei lavori pubblici;
              b)  rapporti  funzionali  tra i soggetti che concorrono
          alla   realizzazione   dei  lavori,  dei  servizi  e  delle
          forniture, e relative competenze;
              c)  competenze  del  responsabile  del  procedimento  e
          sanzioni previste a suo carico;
              d)  progettazione  dei lavori, servizi e forniture, con
          le annesse normative tecniche;
              e)  forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti
          procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali atti;
              f)   modalita'  di  istituzione  e  gestione  del  sito
          informatico presso l'Osservatorio;
              g)   requisiti   soggettivi   compresa  la  regolarita'
          contributiva attestata dal documento unico, di cui all'art.
          2,  comma  2,  del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22 novembre
          2002,   n.   266,   certificazioni   di  qualita',  nonche'
          qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri
          stabiliti  dal  presente  codice,  anche  prevedendo misure
          incentivanti  stabilite dalla legislazione vigente volte ad
          attenuare  i  costi  della  qualificazione per le piccole e
          medie imprese;
              h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi
          gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione
          e  di  idee,  gli affidamenti in economia, i requisiti e le
          modalita' di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
              i)   direzione   dei  lavori,  servizi  e  forniture  e
          attivita' di supporto tecnico-amministrativo;
              l) procedure di esame delle proposte di variante;
              m)   ammontare  delle  penali,  secondo  l'importo  dei
          contratti  e  cause  che  le determinano, nonche' modalita'
          applicative;
              n)  quota  subappaltabile  dei lavori appartenenti alla
          categoria prevalente ai sensi dell'art. 118;
              o)   norme  riguardanti  le  attivita'  necessarie  per
          l'avvio  dell'esecuzione  dei  contratti,  e le sospensioni
          disposte  dal  direttore dell'esecuzione o dal responsabile
          del procedimento;
              p) modalita' di corresponsione ai soggetti che eseguono
          il   contratto  di  acconti  in  relazione  allo  stato  di
          avanzamento della esecuzione;
              q) tenuta dei documenti contabili;
              r)  intervento sostitutivo della stazione appaltante in
          caso    di    inadempienza   retributiva   e   contributiva
          dell'appaltatore;
              s)     collaudo     e     attivita'     di     supporto
          tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo
          semplificato  sulla  base  di  apposite  certificazioni  di
          qualita',  le  ipotesi  di  collaudo  in  corso  d'opera, i
          termini  per il collaudo, le condizioni di incompatibilita'
          dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
          relativi  compensi,  i  requisiti  professionali secondo le
          caratteristiche dei lavori;
              s-bis)  tutela  dei  diritti  dei  lavoratori,  secondo
          quanto  gia'  previsto  ai  sensi  del  regolamento recante
          capitolato   generale   di  appalto  dei  lavori  pubblici,
          approvato  con  decreto del Ministro dei lavori pubblici 19
          aprile 2000, n. 145.
             6.  Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti
          esteri  delle  procedure  di  affidamento ed esecuzione dei
          lavori,  servizi  e  forniture, eseguiti sul territorio dei
          rispettivi  Stati  esteri,  nell'ambito di attuazione della
          legge  26  febbraio  1987,  n.  49, sulla cooperazione allo
          sviluppo,  nonche' per lavori su immobili all'estero ad uso
          dell'amministrazione  del Ministero degli affari esteri, il
          regolamento,  sentito  il  Ministero  degli  affari esteri,
          tiene  conto  della  specialita'  delle  condizioni  per la
          realizzazione  di  lavori,  servizi  e  forniture,  e delle
          procedure   applicate   in   materia  dalle  organizzazioni
          internazionali e dalla Unione europea.
             7.  Le  stazioni appaltanti possono adottare capitolati,
          contenenti  la  disciplina  di  dettaglio  e  tecnica della
          generalita'  dei propri contratti o di specifici contratti,
          nel  rispetto  del presente codice e del regolamento di cui
          al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito
          costituiscono parte integrante del contratto.
             8.  Per  gli  appalti  di  lavori  delle amministrazioni
          aggiudicatrici  statali e' adottato il capitolato generale,
          con  decreto  del Ministro delle infrastrutture, sentito il
          parere  del  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici, nel
          rispetto  del  presente  codice e del regolamento di cui al
          comma   1.   Tale   capitolato,   menzionato  nel  bando  o
          nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.
             9.  Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al
          comma  8 puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti da
          parte    delle    stazioni    appaltanti    diverse   dalle
          amministrazioni aggiudicatrici statali.».
             -  La  legge 11 luglio 2002, n. 154 recante «Ratifica ed
          esecuzione  dell'Accordo  di  cooperazione  nel campo della
          ricerca   e   dello  sviluppo  industriale,  scientifico  e
          tecnologico  tra il Governo della Repubblica italiana ed il
          Governo dello Stato d'Israele, fatto a Bologna il 13 giugno
          2000»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 luglio
          2002, n. 175.
             -  Si  riporta  la  Tabella  C  allegata  alla  legge 22
          dicembre  2008,  n. 203 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 2009):

          «Tabella C
             Stanziamenti  autorizzati in relazione a disposizioni di
          legge  la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
          finanziaria
             N.B.  -  Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente
          tabella  riportano  il riferimento alla unita' previsionale
          di  base,  con  il  relativo  codice,  sotto  la  quale  e'
          ricompreso il capitolo.
             Omissis ....

=====================================================================
         OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO         |   2009  | 2010  |  2011
=====================================================================
                                           |(migliaia|  di   |euro)
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI              |         |       |
---------------------------------------------------------------------
 L'Italia in Europa e nel mondo            |         |       |
---------------------------------------------------------------------
 Cooperazione allo sviluppo e gestione     |         |       |
sfide globali                              |         |       |
---------------------------------------------------------------------
 Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987|         |       |
: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto      |         |       |
pubblico a favore dei Paesi in via di      |         |       |
sviluppo (1.2.1 - Funzionamento - capp.    |         |       |
2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164,  |         |       |
2165, 2166, 2168, 2169, 2170 e 1.2.2 -     |         |       |
Interventi - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, |         |       |
2184, 2195)                                |321.790  |331.255|215.701

             Omissis ..........».