Art. 13. (Cooperazione allo sviluppo internazionale) 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti: a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45; b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticita' di natura umanitaria, sociale o economica. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare: a) le modalita' di approvazione degli interventi, in conformita' all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426; b) le specifiche e motivate deroghe alle norme di contabilita' generale dello Stato; c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici; d) le modalita' di svolgimento delle procedure negoziate. 3. Il decreto di cui al comma 1, relativamente agli interventi di cooperazione di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' emanato nel rispetto delle disposizioni, contenute nel regolamento di cui all'articolo 5 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, attuative di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 5. 4. Nell'individuazione delle aree di intervento di cui al comma 1, lettera b), e' data priorita' ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare l'esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi di origine delle medesime. E' inoltre attribuita priorita' ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica. 5. Lo schema del decreto di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Il termine per l'espressione del parere e' stabilito in trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il predetto termine, il decreto puo' essere comunque emanato. 6. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri. 7. Per la realizzazione delle attivita' di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con il Governo dello Stato d'Israele, di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 154, lo stanziamento previsto a decorrere dal 2004 e' incrementato di euro 2.000.000 a decorrere dal 2009. 8. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 7, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 13: - Il decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante: “Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2008, n. 27. - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo): «3. Le iniziative promosse ai sensi del presente art. sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, qualora l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal Direttore generale per importi inferiori e non sono sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale ne' al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui all'art. 15, comma 2. La relativa documentazione e' inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426: «1. Nel caso di calamita' naturali o attribuibili all'uomo, avvenute o imminenti, su richiesta delle comunita' colpite o a seguito di appello internazionale, il Ministro degli affari esteri, o un suo delegato, su richiesta del direttore generale, autorizza con apposita procedura d'urgenza il programma d'intervento volto ad alleviare gli effetti della crisi e ne stabilisce la durata. Dell'intervento viene data immediata comunicazione al Parlamento. Il direttore generale delibera quindi l'intervento, precisandone tipologia e modalita', ed indicando i risultati attesi, i destinatari e le risorse impiegate.». - La legge 26 febbraio 1987, n. 49 recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 5 del gia' citato decreto legislativo n. 163 del 2006: «Art. 5 (Regolamento e capitolati). - 1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato. 2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'art. 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome. 3. Fatto salvo il disposto dell'art. 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attivita' produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresi' alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento. 5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e' di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a: a) programmazione dei lavori pubblici; b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze; c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico; d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche; e) forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali atti; f) modalita' di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio; g) requisiti soggettivi compresa la regolarita' contributiva attestata dal documento unico, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualita', nonche' qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese; h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalita' di funzionamento delle commissioni giudicatrici; i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attivita' di supporto tecnico-amministrativo; l) procedure di esame delle proposte di variante; m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonche' modalita' applicative; n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'art. 118; o) norme riguardanti le attivita' necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento; p) modalita' di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione; q) tenuta dei documenti contabili; r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore; s) collaudo e attivita' di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualita', le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilita' dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori; s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto gia' previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145. 6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, nonche' per lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialita' delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea. 7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalita' dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto. 8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto. 9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.». - La legge 11 luglio 2002, n. 154 recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato d'Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2002, n. 175. - Si riporta la Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009): «Tabella C Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo. Omissis .... ===================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2009 | 2010 | 2011 ===================================================================== |(migliaia| di |euro) --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | | | --------------------------------------------------------------------- L'Italia in Europa e nel mondo | | | --------------------------------------------------------------------- Cooperazione allo sviluppo e gestione | | | sfide globali | | | --------------------------------------------------------------------- Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987| | | : Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto | | | pubblico a favore dei Paesi in via di | | | sviluppo (1.2.1 - Funzionamento - capp. | | | 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, | | | 2165, 2166, 2168, 2169, 2170 e 1.2.2 - | | | Interventi - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, | | | 2184, 2195) |321.790 |331.255|215.701 Omissis ..........».