Art. 13.
Congressi sull'alimentazione della prima infanzia
1. I congressi e in genere ogni manifestazione scientifica
comprendente in qualunque modo la trattazione di tematiche sanitarie
attinenti l'alimentazione della prima infanzia sono orientati allo
sviluppo e alla diffusione delle conoscenze nei settori
dell'alimentazione delle gestanti, dei lattanti e bambini e delle
patologie relative.
2. I congressi e le manifestazioni di cui al comma 1 sono
programmati e svolti privilegiando le finalita' tecnico-scientifiche
per un valido aggiornamento professionale.
3. I congressi e le manifestazioni di cui al comma 1 sono segnalati
al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
almeno novanta giorni prima del loro svolgimento a cura dell'ente
organizzatore che deve fornire contestualmente i dati relativi alla
validita' scientifica nonche' alle modalita' di svolgimento. Il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali qualora
non ravvisi i requisiti di cui ai commi 1 e 2, entro quarantacinque
giorni, invita l'ente organizzatore ad apportare le necessarie
variazioni o si esprime negativamente.
4. E' fatto divieto alle imprese interessate agli alimenti per la
prima infanzia di ricorrere a qualsiasi sistema diretto e indiretto
di contribuzione e sponsorizzazione nella organizzazione o
partecipazione a congressi e manifestazioni scientifiche in cui si
trattano argomenti concernenti l'alimentazione della prima infanzia.
5. Il divieto di cui al comma 4 non si applica a congressi e corsi
di formazione proposti da societa' scientifiche nazionali, che nelle
attivita' di competenza si siano distinte per la promozione
dell'allattamento materno e di una corretta alimentazione del
lattante e del bambino conformemente ai criteri del presente decreto,
o da ASL o aziende ospedaliere o universitarie, appositamente
autorizzati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.
6. Per l'attuazione del comma 5, oltre ai dati di cui al comma 3,
deve essere presentata al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali la documentazione concernente l'entita' della
partecipazione finanziaria delle imprese, che, complessivamente, puo'
coprire comunque solo una parte minoritaria della spesa, nonche' ogni
elemento utile a garantire l'indipendenza e la trasparenza dei
contenuti scientifici del congresso o della manifestazione
scientifica.
7. La documentazione indicata al comma 6 deve essere trasmessa al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per il
tramite delle regioni interessate per la sede della manifestazione;
l'inoltro di detta documentazione viene effettuato se rispondente ai
criteri del presente articolo.