ART. 13
         (Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.  All'articolo  18,  comma 1,  del  decreto,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
   a) la  lettera  g)  e'  sostituita  dalla  seguente: "g) inviare i
lavoratori   alla  visita  medica  entro  le  scadenze  previste  dal
programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente
l'osservanza  degli  obblighi  previsti  a  suo  carico  nel presente
decreto;";
   b) dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
  "g-bis)  nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41,
comunicare  tempestivamente  al  medico  competente la cessazione del
rapporto di lavoro;";
   c) la  lettera  o)  e'  sostituita  dalla seguente: "o) consegnare
tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su
richiesta  di  questi  e per l'espletamento della sua funzione, copia
del  documento  di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su
supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonche'
consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla
lettera r); il documento e' consultato esclusivamente in azienda;";
   d) alla  lettera  p),  dopo  le parole: "comma 3" sono inserite le
seguenti:  "anche su supporto informatico come previsto dall'articolo
53,  comma 5,  "  ed  e'  aggiunto,  infine, il seguente periodo: "Il
documento e' consultato esclusivamente in azienda.";
   e) la  lettera  r) e' sostituita dalla seguente: "r) comunicare in
via  telematica  all'INAIL e all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al
sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
di  cui  all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato
medico,  a  fini  statistici  e informativi, i dati e le informazioni
relativi  agli  infortuni  sul  lavoro  che  comportino l'assenza dal
lavoro  di  almeno  un  giorno,  escluso quello dell'evento e, a fini
assicurativi,   quelli   relativi   agli  infortuni  sul  lavoro  che
comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di
comunicazione  degli  infortuni  sul lavoro che comportino un'assenza
dal  lavoro  superiore a tre giorni si considera comunque assolto per
mezzo  della  denuncia  di  cui all'articolo 53 del testo unico delle
disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni
sul  lavoro  e  le  malattie  professionali,  di  cui  al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; ";
   f) la lettera aa) e' sostituita dalla seguente: "aa) comunicare in
via  telematica  all'INAIL e all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al
sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
di  cui  all'articolo  8, in caso di nuova elezione o designazione, i
nominativi  dei  rappresentanti  dei  lavoratori per la sicurezza; in
fase  di  prima  applicazione  l'obbligo di cui alla presente lettera
riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o
designati;".
  2. All'articolo 18, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla
comunicazione  a fini statistici e informativi dei dati relativi agli
infortuni  che  comportano  l'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei
mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4. ".
  3. All'articolo 18, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  "3-bis.  Il  datore  di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresi' a
vigilare  in  ordine  all'adempimento  degli  obblighi  di  cui  agli
articoli  19,  20,  22,  23,  24  e  25,  ferma  restando l'esclusiva
responsabilita' dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli
qualora  la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile
unicamente  agli  stessi  e  non  sia  riscontrabile  un  difetto  di
vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.".