Art. 13.
              (Disposizioni in materia di trasferimento
                     di funzioni amministrative)
1.  Nell'ambito  del  trasferimento  di funzioni amministrative dallo
Stato  alle  regioni  e  agli  enti locali, ai sensi dell'articolo 1,
comma  2,  della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle successive norme
di   attuazione,   agli  enti  destinatari  del  trasferimento,  come
amministrazioni  procedenti,  sono conferiti altresi' tutti i compiti
di   natura   consultiva,   istruttoria   e   preparatoria   connessi
all'esercizio  della funzione trasferita, anche nel caso di attivita'
attribuite  dalla legge ad uffici ed organi di altre amministrazioni.
Tale disposizione non si applica ove si tratti di funzioni attribuite
da  specifiche  norme  di  legge  ad  autorita'  preposte alla tutela
ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio
storico-artistico   o   alla  tutela  della  salute;  in  tali  casi,
l'amministrazione   procedente  e'  sempre  tenuta  a  convocare  una
conferenza  di  servizi  ai  sensi degli articoli 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
 
          Nota all'articolo 13
              - Per  il testo del comma 2 dell'articolo 1 della legge
          15  marzo  1997,  n. 59, e successive modificazioni (per il
          riferimento  alla  legge si vedano le note all'articolo 1),
          si vedano le note all'articolo 20.