Art. 13
                       Attribuzioni ulteriori

1.  Il  Ministro della difesa, oltre a quanto previsto negli articoli
10, 11 e 12, esercita le competenze:
a)  in  materia  di  ordinamento  giudiziario,  di cui al capo VI del
presente titolo;
b)   attribuite   in   via   generale   ai  Ministri  in  materia  di
organizzazione  dei  rispettivi dicasteri, e in particolare quelle di
cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) previste dalla legge, dal presente codice e dal regolamento.
 
          Note agli articoli 13 e 14:
             -  Il testo del comma 2 dell'art. 14 decreto legislativo
          30  marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
          lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche),
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, e' il seguente:
             «2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma 4-bis, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
          nei  limiti  stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le  assegnazioni  di  personale, ivi compresi gli incarichi
          anche   di   livello  dirigenziale  e  le  consulenze  e  i
          contratti,  anche  a  termine,  conferiti nell'ambito degli
          uffici  di  cui al presente comma, decadono automaticamente
          ove  non  confermati entro trenta giorni dal giuramento del
          nuovo  Ministro.  Per  i  dipendenti pubblici si applica la
          disposizione  di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
          15  maggio  1997,  n.  127.  Con  lo  stesso regolamento si
          provvede  al  riordino  delle  segretarie  particolari  dei
          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
          dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e' determinato, in attuazione dell'articolo 12,
          comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
          aggravi  di  spesa  e,  per  il  personale disciplinato dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
          Tale  trattamento,  consiste  in  un  unico  emolumento, e'
          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del  regolamento  di cui al presente comma sono abrogate le
          norme  del  regio  decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed ogni altra
          norma  riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina dei
          gabinetti  dei  Ministri e delle segretarie particolari dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.».
             -   Il  testo  del  comma  1  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   30   luglio   1999,   n.   286   (Riordino  e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni pubbliche, a
          norma  dell'articolo  11  della  L.  15 marzo 1997, n. 59),
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1999, n.
          193 e' il seguente:
             «1.   La   direttiva   annuale   del   Ministro  di  cui
          all'articolo   14,   del  decreto  n.  29,  costituisce  il
          documento base per la programmazione e la definizione degli
          obiettivi  delle  unita'  dirigenziali di primo livello. In
          coerenza   ad   eventuali   indirizzi  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  e  nel  quadro  degli  obiettivi
          generali  di  parita'  e  pari  opportunita' previsti dalla
          legge,  la  direttiva  identifica i principali risultati da
          realizzare,  in  relazione  anche agli indicatori stabiliti
          dalla    documentazione   di   bilancio   per   centri   di
          responsabilita'  e  per funzioni-obiettivo, e determina, in
          relazione   alle   risorse   assegnate,  gli  obiettivi  di
          miglioramento,  eventualmente indicando progetti speciali e
          scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto
          dei  servizi  di  controllo  interno di cui all'articolo 6,
          definisce   altresi'   i  meccanismi  e  gli  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dell'attuazione.».
             - Il testo dell'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150
          (Disciplina   delle   attivita'   di   informazione   e  di
          comunicazione  delle pubbliche amministrazioni), pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2000, n. 136, e' il
          seguente:
             «Art.   7   (Portavoce).   -   1.  L'organo  di  vertice
          dell'amministrazione  pubblica puo' essere coadiuvato da un
          portavoce,  anche  esterno all'amministrazione, con compiti
          di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
          politico-istituzionale  con  gli organi di informazione. Il
          portavoce,  incaricato  dal  medesimo organo, non puo', per
          tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
          nei  settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa
          e delle relazioni pubbliche.
             2. Al portavoce e' attribuita una indennita' determinata
          dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili
          appositamente    iscritte    in    bilancio   da   ciascuna
          amministrazione per le medesime finalita'.».