Art. 13 
 
                     Casellario dell'assistenza 
 
1. E' istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza  Sociale
,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Casellario
dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione  dei
dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi
titolo alle prestazioni di natura assistenziale. 
2. Il Casellario  costituisce  l'anagrafe  generale  delle  posizioni
assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa  tra  tutte  le
amministrazioni  centrali  dello   Stato,   gli   enti   locali,   le
organizzazioni  no  profit  e  gli  organismi  gestori  di  forme  di
previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente
i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche  dati,
per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione
della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle  risorse.  La
formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del  Casellario
avviene nel  rispetto  della  normativa  sulla  protezione  dei  dati
personali. 
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati  trasmettono
obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma  1,
i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei
propri  archivi  e  banche  dati  secondo  criteri  e  modalita'   di
trasmissione stabilite dall'INPS. 
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.". 
5. L'INPS  e  le  amministrazioni  pubbliche  interessate  provvedono
all'attuazione di  quanto  previsto  dal  presente  articolo  con  le
risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente. 
6.  All'articolo  35,  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.207
convertito dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio di ciascun  anno
ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 
30 giugno dell'anno successivo" 
b) al comma 8 aggiungere il seguente  periodo:  "Per  le  prestazioni
collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso  anno
per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di  comunicazione  al
Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1338 e successive modificazioni 
e integrazioni." 
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10  bis.  Ai  fini  della
razionalizzazione degli adempimenti  di  cui  all'articolo  13  della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di  prestazioni  collegate
al reddito,  di  cui  al  precedente  comma  8,  che  non  comunicano
integralmente   all'Amministrazione   finanziaria    la    situazione
reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono  tenuti  ad
effettuare  la  comunicazione   dei   dati   reddituali   agli   Enti
previdenziali  che  erogano  la  prestazione.  In  caso  di   mancata
comunicazione nei  tempi  e  nelle  modalita'  stabilite  dagli  Enti
stessi, si procede alla sospensione delle  prestazioni  collegate  al
reddito  nel  corso  dell'anno  successivo  a  quello   in   cui   la
dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.  Qualora  entro
60  giorni  dalla  sospensione  non   sia   pervenuta   la   suddetta
comunicazione,  si  procede  alla  revoca  in  via  definitiva  delle
prestazioni collegate al reddito e al  recupero  di  tutte  le  somme
erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei
redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la  comunicazione
dei redditi sia presentata entro il suddetto termine  di  60  giorni,
gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa  dal  mese
successivo  alla  comunicazione,  previo  accertamento  del  relativo
diritto anche per l'anno in corso.