ARTICOLO 13 1. Le persone di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere b), c), d), che interverranno alle riunioni dell'ICRANET o a quelle da esso convocate, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi per e dal luogo di riunione, godono dei seguenti privilegi ed immunita': a) immunita' giurisdizionale per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni; b) inviolabilita' di tutte le carte e documenti; c) diritto a ricevere comunicazioni a mezzo di corrieri o in valigie sigillate; d) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri; e) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di governi stranieri in missione ufficiale temporanea; f) le stesse immunita' e facilitazioni per i bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, fatti salvi i controlli per motivi di sicurezza. 2. I privilegi e le immunita' previsti nel presente Articolo sono conferiti nell'interesse dell'ICRANET e non a vantaggio personale degli interessati, ma allo scopo di garantire l'indipendenza delle loro funzioni. Questi privilegi e immunita' sono concessi ferma restando la possibilita' dei Governi di revocare l'immunita' dei propri rappresentanti ogni qualvolta la ritengano un impedimento al corso della giustizia e sempre che tale immunita' possa essere tolta senza pregiudizio degli scopi per i quali essa e' accordata.