Art. 13 Rapporti convenzionali 1. Nell'ambito delle proprie competenze e garantendo prioritariamente l'efficace svolgimento delle attivita' ricomprese nella convenzione di cui all'articolo 12 del presente decreto, l'ISPRA, previa comunicazione al Ministro, puo' svolgere incarichi di carattere tecnico-scientifico, mediante convenzioni, per conto di pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni pubbliche o private, anche internazionali. L'ISPRA puo', altresi', ferma restando la previa comunicazione di cui al periodo precedente, partecipare o costituire consorzi con amministrazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali. 2. In ogni caso, le attivita' di cui al presente articolo non sono consentite ove sussistano situazioni di incompatibilita' in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto.