Art. 13. 
                     (Stazione unica appaltante) 
 
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dei  Ministri   dell'interno,   dello   sviluppo   economico,   delle
infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali,
per i rapporti con le regioni e per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive  modificazioni,  le  modalita'  per
promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o piu' stazioni
uniche appaltanti (SUA), al fine di  assicurare  la  trasparenza,  la
regolarita' e l'economicita' della gestione dei contratti pubblici  e
di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose. 
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati: 
a) gli enti, gli organismi e le societa'  che  possono  aderire  alla
SUA; 
b) le attivita' e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi  dell'articolo
33 del codice dei contratti pubblici relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
c) gli elementi essenziali  delle  convenzioni  tra  i  soggetti  che
aderiscono alla SUA; 
d) le forme di monitoraggio  e  di  controllo  degli  appalti,  ferme
restando le disposizioni vigenti in materia. 
 
          Note all'art. 13: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  recante:  «Definizione
          ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,  per
          le materie ed i compiti di interesse comune delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed compiti  di
          interesse comune delle regioni, delle province, dei  comuni
          e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta  l'art.  33  del  decreto  legislativo  12
          aprile  2006,  n.  163,  recante:  «Codice  dei   contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e   2004/18/CE»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n.  100,
          S.O.: 
              «Art. 33 (Principi generali  delle  verifiche  ai  fini
          della  validazione).  -  1.  La  verifica  ai  fini   della
          validazione, eseguite nel rispetto delle disposizioni della
          norma UNI GEI EN ISO/IEC 17020. 
                progetto  preliminare  costituito  dai  documenti  di
          progetto descritti nella Sezione I - Articoli 1/2/3/4/5/6/7
          del presente atto; 
                progetto   definitivo   costituito   dai    documenti
          progettuali  descritti   alla   Sezione   II   -   Articoli
          8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 del presente atto. 
              2. Gli aspetti del controllo sono: 
                a) completezza della documentazione progettuale; 
                b) contenuto degli elaborati; 
                c)  congruenza  fra  tavole  grafiche   e   relazioni
          tecniche; 
                d) controllo incrociato tra gli elaborati; 
                e)    affidabilita'    e    funzionalita'     tecnica
          dell'intervento. 
              a)  Completezza   della   documentazione   progettuale:
          controllo  della  regolare  sottoscrizione  dei  documenti,
          della sussistenza dell'obbligo normativo  di  sottoporre  a
          particolari verifiche il progetto e verifica dell'esistenza
          di' quanto prescritto dalle normative vigenti; 
              b) Controllo del contenuto degli  elaborati:  controllo
          relativo alla completezza, adeguatezza  e  chiarezza  degli
          elaborati  progettuali,  grafici,  descrittivi  e   tecnico
          economici  anche  in  relazione  alla   documentazione   di
          riferimento al fine di raggiungere  un'univoca  e  puntuale
          computazione dei manufatti  e  delle  opere  oggetto  delle
          rappresentazioni grafiche  e  delle  descrizioni  contenute
          nelle relazioni  tecniche  (geometria  delle  opere,  tipo,
          caratteristiche, qualita' e quantita' dei materiali); 
              c) Congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche:
          univoca definizione  dell'opera  negli  elaborati  grafici,
          nelle relazioni tecniche, nei capitolati e nelle  quantita'
          riportate nei  computi  metrici,  per  quanto  riguarda  la
          corrispondenza tra elaborati progettuali e computi  metrici
          estimativi; congruenza  tra  i  risultati  delle  verifiche
          interne  eseguite,  sopra  descritte,  e  le   prescrizioni
          contenute nello schema di contratto; 
              d)  Controllo  incrociato   fra   elaborati:   verifica
          dell'assenza di discordanze fra  elaborati  riguardanti  la
          medesima opera ed afferenti  a  tematiche  progettuali  e/o
          discipline distinte;  verifica  dell'assenza  di  eventuali
          incongruenze all'interno della singola opera caratterizzata
          da processi costruttivi successivi e/o diversi tra di loro; 
              e)    Affidabilita'     e     funzionalita'     tecnica
          dell'intervento: 
                accertamento  del  grado  di  approfondimento   delle
          indagini, delle  ricerche,  degli  studi  e  delle  analisi
          eseguite a supporto della progettazione; 
                rispondenza dei criteri di scelta  e  dimensionamento
          delle soluzioni progettuali alle  indagini  eseguite,  alle
          prescrizioni   e    alle    indicazioni    fornite    nella
          documentazione di riferimento e  nelle  specifiche  fornite
          dal committente; 
                attuabilita'  delle  soluzioni  proposte  per  quanto
          riguarda la cantierizzazione e le fasi degli interventi  in
          relazione  alle  funzionalita'  dell'opera,  comparando  il
          progetto con altri simili gia' realizzati e sperimentati; 
                verifica  dell'attendibilita'  delle   relazioni   di
          calcolo delle strutture e degli  impianti  con  particolare
          riguardo  ai  procedimenti  di  calcolo  e  ai  livelli  di
          sicurezza  per  l'analisi  del  comportamento  delle  opere
          provvisionali e definitive; 
                verifica del livello  di  dettaglio  dei  calcoli  in
          rapporto alle indagini  eseguite,  alle  descrizioni  delle
          relazioni tecniche e  alle  illustrazioni  degli  elaborati
          grafici delle diverse parti delle opere; 
                rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di
          manutenzione e gestione; 
                verifica  di  ottemperanza  alle  prescrizioni  degli
          organismi preposti alla tutela ambientale e  paesaggistica,
          nonche'  di  eventuali  altri  organismi  e  controllo  del
          rispetto  dei  parametri  fissati  da  norme  italiane  e/o
          internazionali; 
                rispondenza dell'intervento  a  quanto  previsto  dal
          decreto legislativo 14 agosto 1990, n. 494  e  dal  decreto
          legislativo 19 novembre 1999, n. 520, in materia  di  piani
          di sicurezza, ivi comprese le computazioni  analitiche  dei
          relativi costi della sicurezza; 
                rispondenza   dei   tempi   di   risoluzione    delle
          interferenze con l'avvio dei lavori principali o, nel  caso
          di sovrapposizione  dei  tempi  con  i  lavori  principali,
          esistenza  di  specifiche  norme  nel  capitolato  speciale
          d'appalto. 
              3. A conclusione  delle  attivita'  di  verifica  viene
          redatto un rapporto finale  sottoscritto  dal  responsabile
          del gruppo di ispezione  e  dagli  ispettori.  Il  rapporto
          attesta l'esito finale della verifica.».