Art. 13. 
 
      (Mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni) 
 
1. In caso di conferimento di funzioni statali alle  regioni  e  alle
autonomie  locali  ovvero  di  trasferimento  o  di  conferimento  di
attivita' svolte  da  pubbliche  amministrazioni  ad  altri  soggetti
pubblici ovvero di esternalizzazione di attivita' e  di  servizi,  si
applicano  al  personale  ivi  adibito,  in  caso  di   esubero,   le
disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165. 
2. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
«2-sexies.  Le  pubbliche  amministrazioni,  per  motivate   esigenze
organizzative, risultanti dai documenti  di  programmazione  previsti
all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le
modalita' previste dai rispettivi  ordinamenti,  personale  di  altre
amministrazioni per un  periodo  non  superiore  a  tre  anni,  fermo
restando quanto  gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal
presente decreto». 
3. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, le pubbliche amministrazioni possono rideterminare le
assegnazioni temporanee in corso in base a quanto previsto dal  comma
2-sexies dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n.  165  del
2001, introdotto dal comma  2  del  presente  articolo.  In  caso  di
mancata rideterminazione, i rapporti in corso  continuano  ad  essere
disciplinati dalle originarie fonti. 
 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il testo dell'art. 33 del citato decreto  legislativo
          n.165 del 2001, e' il seguente: 
              «Art.  33   (Eccedenze   di   personale   e   mobilita'
          collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino
          eccedenze   di   personale   sono   tenute   ad   informare
          preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma
          3  e  ad  osservare  le  procedure  previste  dal  presente
          articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal  presente
          articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991,
          n. 223, ed in particolare l'art. 4, comma 11  e  l'art.  5,
          commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni. 
              1-bis. La mancata individuazione da parte del dirigente
          responsabile delle eccedenze delle unita' di personale,  ai
          sensi  del  comma  1,   e'   valutabile   ai   fini   della
          responsabilita' per danno erariale. 
              2.  Il  presente  articolo  trova  applicazione  quando
          l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci  dipendenti.  Il
          numero di dieci unita' si intende raggiunto anche  in  caso
          di dichiarazione di  eccedenza  distinte  nell'arco  di  un
          anno. In caso di eccedenze per un  numero  inferiore  a  10
          unita'  agli  interessati  si  applicano  le   disposizioni
          previste dai commi 7 e 8. 
              3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma
          2, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  viene  fatta  alle
          rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
          sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
          comparto  o   area.   La   comunicazione   deve   contenere
          l'indicazione dei motivi che determinano la  situazione  di
          eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per  i  quali
          si  ritiene  di  non  poter  adottare   misure   idonee   a
          riassorbire  le  eccedenze   all'interno   della   medesima
          amministrazione;  del  numero,  della  collocazione,  delle
          qualifiche del personale eccedente, nonche'  del  personale
          abitualmente  impiegato,  delle  eventuali   proposte   per
          risolvere la situazione di eccedenza e dei  relativi  tempi
          di  attuazione,  delle  eventuali  misure  programmate  per
          fronteggiare   le    conseguenze    sul    piano    sociale
          dell'attuazione delle proposte medesime. 
              4.   Entro   dieci   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione  di  cui  al  comma  1,  a  richiesta   delle
          organizzazioni sindacali di cui  al  comma  3,  si  procede
          all'esame delle cause che hanno contribuito  a  determinare
          l'eccedenza del personale e delle possibilita'  di  diversa
          utilizzazione del personale eccedente, o di una sua  parte.
          L'esame  e'  diretto  a  verificare  le   possibilita'   di
          pervenire ad  un  accordo  sulla  ricollocazione  totale  o
          parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
          amministrazione,  anche  mediante  il   ricorso   a   forme
          flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
          solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni  comprese
          nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato
          ai sensi del  comma  6.  Le  organizzazioni  sindacali  che
          partecipano  all'esame  hanno  diritto  di   ricevere,   in
          relazione  a  quanto  comunicato  dall'amministrazione,  le
          informazioni necessarie ad un utile confronto. 
              5. La  procedura  si  conclude  decorsi  quarantacinque
          giorni dalla data del ricevimento  della  comunicazione  di
          cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale  nel
          quale sono riportate le diverse posizioni delle  parti.  In
          caso di disaccordo,  le  organizzazioni  sindacali  possono
          richiedere   che   il   confronto    prosegua,    per    le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
          funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri,   con   l'assistenza    dell'Agenzia    per    la
          rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni  -
          ARAN, e  per  le  altre  amministrazioni,  ai  sensi  degli
          articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
          469,  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni.   La
          procedura si conclude in ogni caso  entro  sessanta  giorni
          dalla comunicazione di cui al comma 1. 
              6. I contratti collettivi nazionali  possono  stabilire
          criteri generali e procedure per consentire,  tenuto  conto
          delle  caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle
          eccedenze di personale attraverso il passaggio  diretto  ad
          altre amministrazioni  nell'ambito  della  provincia  o  in
          quello  diverso  che,  in  relazione   alla   distribuzione
          territoriale delle amministrazioni o  alla  situazione  del
          mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti  collettivi
          nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30. 
              7. Conclusa la procedura di cui ai  commi  3,  4  e  5,
          l'amministrazione colloca in  disponibilita'  il  personale
          che non sia possibile  impiegare  diversamente  nell'ambito
          della medesima  amministrazione  e  che  non  possa  essere
          ricollocato presso altre amministrazioni,  ovvero  che  non
          abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
          secondo  gli  accordi  intervenuti  ai  sensi   dei   commi
          precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione. 
              8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
          sospese tutte  le  obbligazioni  inerenti  al  rapporto  di
          lavoro e il lavoratore ha  diritto  ad  un'indennita'  pari
          all'80  per  cento  dello   stipendio   e   dell'indennita'
          integrativa speciale, con  esclusione  di  qualsiasi  altro
          emolumento retributivo comunque denominato, per  la  durata
          massima  di  ventiquattro  mesi.  I  periodi  di  godimento
          dell'indennita'   sono   riconosciuti   ai    fini    della
          determinazione dei requisiti di  accesso  alla  pensione  e
          della misura della  stessa.  E'  riconosciuto  altresi'  il
          diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
          2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  13  maggio  1988,  n.  153,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.». 
              - Il testo dell'art. 30 del citato decreto  legislativo
          n.165 del 2001, come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente: 
              «Art.  30   (Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse). - 1. Le  amministrazioni  possono
          ricoprire posti vacanti in organico mediante  cessione  del
          contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla  stessa
          qualifica in servizio  presso  altre  amministrazioni,  che
          facciano  domanda  di  trasferimento.  Le   amministrazioni
          devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilita' dei
          posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto
          di   personale   da   altre    amministrazioni,    fissando
          preventivamente i criteri di scelta.  Il  trasferimento  e'
          disposto   previo   parere   favorevole    dei    dirigenti
          responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e'
          o sara' assegnato  sulla  base  della  professionalita'  in
          possesso del dipendente in relazione al posto  ricoperto  o
          da ricoprire. 
              1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma  2,  con
          decreto del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze e previa intesa con la conferenza  unificata,
          sentite le confederazioni sindacali  rappresentative,  sono
          disposte le misure per agevolare i processi  di  mobilita',
          anche volontaria, per garantire l'esercizio delle  funzioni
          istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano
          carenze di organico. 
              2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
          procedure e i criteri generali per l'attuazione  di  quanto
          previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli  accordi,
          gli atti o le clausole dei contratti  collettivi  volti  ad
          eludere l'applicazione del principio del previo esperimento
          di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale. 
              2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni di provenienza. 
              2-ter. L'immissione in ruolo di  cui  al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
              2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della  specifica  professionalita'  richiesta   ai   propri
          dipendenti  puo'  procedere  alla  riserva  di   posti   da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art.  3,
          comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e  all'art.
          1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
              2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,   a   seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
              2-sexies. Le pubbliche  amministrazioni,  per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'art. 6, possono  utilizzare  in
          assegnazione temporanea,  con  le  modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.».