Art. 13. (Misure per la qualita' del sistema universitario) 1. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonche' il numero e l'entita' dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse».
Note all'articolo 13: - Per il testo dell'articolo 2 del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 si veda la nota all'articolo 5.