Art. 13 
 
               Certificazione energetica degli edifici 
 
  1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 2, la lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «c) i criteri generali per la certificazione  energetica  degli
edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di
compravendita e locazione; » 
    b) all'articolo 6, comma 1-bis, sono soppresse  le  parole:  "con
riferimento al comma 4"; 
    c) all'articolo 6, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti: 
      «2-ter. Nei  contratti  di  compravendita  o  di  locazione  di
edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola
con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto
le informazioni e la documentazione  in  ordine  alla  certificazione
energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la  disposizione  si
applica solo agli edifici e alle unita' immobiliari  gia'  dotate  di
attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi  1,  1-bis,
1-ter e 1-quater. 
      2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso
di edifici o di  singole  unita'  immobiliari,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di
prestazione energetica  contenuto  nell'attestato  di  certificazione
energetica.». 
 
          Note all'art. 13: 
              - si riporta il testo degli artt. 1  e  6  del  decreto
          legislativo 19 agosto  2005,  n.  192,  recante  Attuazione
          della   direttiva   2002/91/CE   relativa   al   rendimento
          energetico  nell'edilizia,  come  modificati  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 1. Finalita'. 
              1.  Il  presente  decreto  stabilisce  i  criteri,   le
          condizioni e le modalita'  per  migliorare  le  prestazioni
          energetiche degli edifici al fine di favorire lo  sviluppo,
          la valorizzazione e l'integrazione delle fonti  rinnovabili
          e la diversificazione energetica, contribuire a  conseguire
          gli obiettivi nazionali di limitazione delle  emissioni  di
          gas  a  effetto  serra  posti  dal  protocollo  di   Kyoto,
          promuovere la competitivita'  dei  comparti  piu'  avanzati
          attraverso lo sviluppo tecnologico. 
              2. Il presente decreto disciplina in particolare: 
              a) la metodologia  per  il  calcolo  delle  prestazioni
          energetiche integrate degli edifici; 
              b) l'applicazione di requisiti  minimi  in  materia  di
          prestazioni energetiche degli edifici; 
              c) i criteri generali per la certificazione  energetica
          degli  edifici  e  per  il  trasferimento  delle   relative
          informazioni in sede di compravendita e locazione; 
              d)  le   ispezioni   periodiche   degli   impianti   di
          climatizzazione; 
              e)  i  criteri  per  garantire  la   qualificazione   e
          l'indipendenza    degli    esperti     incaricati     della
          certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti; 
              f) la raccolta delle informazioni e  delle  esperienze,
          delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento
          della politica energetica del settore; 
              g) la promozione dell'uso razionale dell'energia  anche
          attraverso  l'informazione  e  la  sensibilizzazione  degli
          utenti  finali,  la  formazione  e  l'aggiornamento   degli
          operatori del settore. 
              3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le
          province autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo  e
          cooperazione,   predispongono   programmi,   interventi   e
          strumenti   volti,   nel   rispetto   dei    principi    di
          semplificazione e di coerenza normativa, alla: 
              a) attuazione  omogenea  e  coordinata  delle  presenti
          norme; 
              b)  sorveglianza  dell'attuazione  delle  norme,  anche
          attraverso la raccolta e l'elaborazione di  informazioni  e
          di dati; 
              c) realizzazione di studi  che  consentano  adeguamenti
          legislativi nel rispetto delle  esigenze  dei  cittadini  e
          dello sviluppo del mercato; 
              d) promozione dell'uso razionale dell'energia  e  delle
          fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione  e
          l'informazione degli utenti finali." 
              "Art. 6. Certificazione energetica degli edifici. 
              1. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli
          di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al
          termine  della  costruzione  medesima   ed   a   cura   del
          costruttore, di un attestato di certificazione  energetica,
          redatto  secondo  i  criteri  e  le  metodologie   di   cui
          all'articolo 4, comma 1. 
              1-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano agli  edifici  che  non  ricadono  nel  campo  di
          applicazione  del  comma  1  con  la  seguente  gradualita'
          temporale  e  con  onere  a  carico  del  venditore  o  del
          locatore: 
              a) a decorrere dal 1°  luglio  2007,  agli  edifici  di
          superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel  caso
          di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile; 
              b) a decorrere dal 1°  luglio  2008,  agli  edifici  di
          superficie utile fino a 1000 metri quadrati,  nel  caso  di
          trasferimento a titolo  oneroso  dell'intero  immobile  con
          l'esclusione delle singole unita' immobiliari; 
              c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle  singole  unita'
          immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso. 
              1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato  di
          certificazione  energetica  dell'edificio   o   dell'unita'
          immobiliare interessata, conforme a quanto  specificato  al
          comma 6, e' necessario per accedere agli incentivi ed  alle
          agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o
          contributi a carico di fondi pubblici o  della  generalita'
          degli   utenti,   finalizzati   al   miglioramento    delle
          prestazioni    energetiche     dell'unita'     immobiliare,
          dell'edificio o degli impianti. Sono  in  ogni  caso  fatti
          salvi i diritti acquisiti ed il  legittimo  affidamento  in
          relazione  ad  iniziative  gia'   formalmente   avviate   a
          realizzazione o notificate all'amministrazione  competente,
          per  le  quali  non  necessita  il  preventivo  assenso   o
          concessione da parte della medesima. 
              1-quater. A decorrere  dal  1°  luglio  2007,  tutti  i
          contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione  degli
          impianti  termici  o  di  climatizzazione   degli   edifici
          pubblici, o nei quali figura comunque come  committente  un
          soggetto pubblico,  debbono  prevedere  la  predisposizione
          dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o
          dell'unita' immobiliare interessati entro i primi sei  mesi
          di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione
          al pubblico della targa energetica. 
              2.  La  certificazione  per  gli  appartamenti  di   un
          condominio   puo'   fondarsi,   oltre   sulla   valutazione
          dell'appartamento interessato: 
              a) su una certificazione comune  dell'intero  edificio,
          per i condomini dotati di un impianto termico comune; 
              b)  sulla  valutazione   di   un   altro   appartamento
          rappresentativo dello  stesso  condominio  e  della  stessa
          tipologia. 
              2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma  2,
          l'attestato  di  qualificazione  energetica   puo'   essere
          predisposto   a   cura   dell'interessato,   al   fine   di
          semplificare il rilascio della  certificazione  energetica,
          come precisato al comma 2 dell'allegato A. 
              2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di
          edifici  o  di  singole  unita'  immobiliari  e'   inserita
          apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore
          danno  atto  di  aver  ricevuto  le   informazioni   e   la
          documentazione in  ordine  alla  certificazione  energetica
          degli edifici. Nel caso di locazione,  la  disposizione  si
          applica solo agli edifici e alle  unita'  immobiliari  gia'
          dotate di attestato di certificazione energetica  ai  sensi
          dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater. 
                
              2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo
          oneroso di edifici  o  di  singole  unita'  immobiliari,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2012 gli  annunci  commerciali  di
          vendita  riportano  l'indice  di   prestazione   energetica
          contenuto nell'attestato di certificazione energetica. 
              3. 
              4. 
              5. L'attestato relativo alla certificazione energetica,
          rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validita' temporale
          massima di dieci anni a partire dal  suo  rilascio,  ed  e'
          aggiornato  ad  ogni  intervento  di  ristrutturazione  che
          modifica  la   prestazione   energetica   dell'edificio   o
          dell'impianto. 
              6. L'attestato di certificazione energetica comprende i
          dati    relativi    all'efficienza    energetica     propri
          dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge  e  valori
          di riferimento, che consentono ai cittadini di  valutare  e
          confrontare  la   prestazione   energetica   dell'edificio.
          L'attestato e' corredato da  suggerimenti  in  merito  agli
          interventi piu' significativi ed economicamente convenienti
          per il miglioramento della predetta prestazione. 
              7. Negli edifici di proprieta' pubblica  o  adibiti  ad
          uso pubblico, la cui metratura utile totale supera  i  1000
          metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica e'
          affisso nello stesso edificio a cui si riferisce  in  luogo
          facilmente visibile per il pubblico. 
              8. Gli edifici di proprieta' pubblica che sono  oggetto
          dei programmi di cui all'articolo 13, comma 2, dei  decreti
          adottati dal Ministero delle  attivita'  produttive  il  20
          luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei  commi  5  e  6  e
          all'affissione dell'attestato di certificazione  energetica
          in luogo facilmente visibile al pubblico. 
              9. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, il  Ministro  delle  attivita'
          produttive, di concerto  con  i  Ministri  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio,  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,   d'intesa   con   la   Conferenza    unificata,
          avvalendosi delle metodologie di  calcolo  definite  con  i
          decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto  conto  di
          quanto previsto  nei  commi  precedenti,  predispone  Linee
          guida nazionali  per  la  certificazione  energetica  degli
          edifici,  sentito  il   CNCU,   prevedendo   anche   metodi
          semplificati che minimizzino gli oneri."