Art. 13 
 
 
Dell'opposizione ai provvedimenti in materia  di  riabilitazione  del
                         debitore protestato 
 
  1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al provvedimento
di diniego di riabilitazione di cui all'articolo 17, comma  3,  della
legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto  di  riabilitazione  ai
sensi del comma 4 del medesimo articolo sono  soggette  al  rito  del
lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. E' competente la corte di appello. 
  3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni  dalla  comunicazione  del   provvedimento   di   diniego   di
riabilitazione o dalla pubblicazione del  decreto  di  riabilitazione
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della  legge  7  marzo
1996, n. 108, ovvero entro sessanta giorni se il  ricorrente  risiede
all'estero. 
  4. Il provvedimento che  accoglie  il  ricorso  e'  pubblicato  nel
registro informatico dei protesti cambiari. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17  della  legge  7
          marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art.  17.  -  1.  Il  debitore  protestato  che  abbia
          adempiuto all'obbligazione per  la  quale  il  protesto  e'
          stato levato e  non  abbia  subito  ulteriore  protesto  ha
          diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto,
          la riabilitazione. 
              2. La  riabilitazione  e'  accordata  con  decreto  del
          presidente  del  tribunale  su   istanza   dell'interessato
          corredata dai documenti giustificativi. 
              3. Avverso il diniego  di  riabilitazione  il  debitore
          puo' proporre opposizione.  L'opposizione  e'  disciplinata
          dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150. 
              4. Il  decreto  di  riabilitazione  e'  pubblicato  nel
          Bollettino dei protesti cambiari ed e' opponibile ai  sensi
          del comma 3 da chiunque vi abbia interesse. 
              5. (abrogato). 
              6. Per effetto  della  riabilitazione  il  protesto  si
          considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. 
              6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha  diritto
          di ottenere la cancellazione definitiva dei  dati  relativi
          al  protesto  anche  dal  registro   informatico   di   cui
          all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995,  n.
          381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
          1995, n. 480. La cancellazione dei  dati  del  protesto  e'
          disposta dal responsabile dirigente  dell'ufficio  protesti
          competente per territorio non oltre  il  termine  di  venti
          giorni dalla data di presentazione della relativa  istanza,
          corredata del provvedimento di riabilitazione.».