Art. 13 Dell'opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato 1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al provvedimento di diniego di riabilitazione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo sono soggette al rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. E' competente la corte di appello. 3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 4. Il provvedimento che accoglie il ricorso e' pubblicato nel registro informatico dei protesti cambiari.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 17. - 1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto e' stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione. 2. La riabilitazione e' accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi. 3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore puo' proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 4. Il decreto di riabilitazione e' pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed e' opponibile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse. 5. (abrogato). 6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. 6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto e' disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione.».