Art. 13 
 
         Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti 
       delle violazioni all'obbligo di copertura assicurativa 
 
  1. Il comma 3-bis dell'articolo 9  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' sostituito dai seguenti: 
    «3-bis.  Su  istanza  del   creditore   di   somme   dovute   per
somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli  enti  locali
certificano, nel rispetto delle  disposizioni  normative  vigenti  in
materia di patto di stabilita' interno, entro il termine di  sessanta
giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il  relativo  credito
sia certo, liquido ed esigibile,  anche  al  fine  di  consentire  al
creditore la cessione pro soluto a favore di  banche  o  intermediari
finanziari  riconosciuti  dalla  legislazione  vigente.  Scaduto   il
predetto  termine,  su  nuova  istanza  del  creditore,  provvede  la
Ragioneria territoriale dello Stato competente per  territorio,  che,
ove necessario, nomina un commissario ad  acta  con  oneri  a  carico
dell'ente  territoriale.  La  cessione   dei   crediti   oggetto   di
certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del  codice  di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163.  Ferma  restando
l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal  debitore  ceduto,
si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1,  della  legge  21
febbraio 1991, n. 52. 
    3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis  non  puo'  essere
rilasciata, a pena di nullita': 
        a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Cessato il commissariamento,  la  certificazione  non  puo'  comunque
essere  rilasciata  in  relazione   a   crediti   sorti   prima   del
commissariamento stesso.  Nel  caso  di  gestione  commissariale,  la
certificazione non puo' comunque essere  rilasciata  in  relazione  a
crediti rientranti nella gestione commissariale; 
        b) dalle regioni sottoposte ai piani di rientro  dai  deficit
sanitari». 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  disciplinate,
nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati  in  sede
europea, le modalita' di attuazione  delle  disposizioni  recate  dai
commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 9  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente  articolo.  Fino
alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  al  periodo
precedente restano valide le certificazioni prodotte in  applicazione
del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  19  maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009. 
  3. All'articolo 210 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. La convenzione di cui al comma 2 puo' prevedere l'obbligo
per il tesoriere di accettare, su  apposita  istanza  del  creditore,
crediti pro soluto certificati dall'ente ai  sensi  del  comma  3-bis
dell'articolo  9  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». 
  4. L'obbligo di cui al comma 2-bis  dell'articolo  210  del  citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma
3 del presente articolo,  trova  applicazione  con  riferimento  alle
convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in  vigore
della presente legge. 
  5. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti: 
    «4-ter. L'accertamento della mancanza di  copertura  assicurativa
obbligatoria del veicolo puo' essere  effettuato  anche  mediante  il
raffronto  dei  dati  relativi  alle  polizze  emesse  dalle  imprese
assicuratrici   con   quelli   provenienti    dai    dispositivi    o
apparecchiature di cui alle lettere e),  f)  e  g)  del  comma  1-bis
dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in
modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi  di
polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. 
    4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati
di cui al comma 4- ter, risulti che al  momento  del  rilevamento  un
veicolo munito di targa di immatricolazione  fosse  sprovvisto  della
copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di  polizia  procedente
invita il  proprietario  o  altro  soggetto  obbligato  in  solido  a
produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 180, comma 8. 
    4-quinquies.   La   documentazione   fotografica   prodotta   dai
dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto
di accertamento, ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  13  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine  alla  circostanza  che  al
momento del rilevamento un determinato veicolo, munito  di  targa  di
immatricolazione, stava circolando sulla strada».