Art. 13 Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08 1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08, all'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «dell'articolo 15, lettere a) e b),» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 26, comma 8,»; b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «apparecchi di pesca usati» sono inserite le seguenti: «ovvero detenuti»; c) al comma 1, dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente: «c-ter) la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro della medesima licenza nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, anche ove non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione, in caso di violazione delle disposizioni relative alla detenzione a bordo ovvero alle modalita' tecniche di utilizzo di rete da posta derivante».
Note all'art. 13: Il testo dell'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1965, n. 203 , come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 27. (Sanzioni amministrative accessorie). 1. Alle violazioni dell'art. 15, lettere a) e b), e dell'articolo 26, comma 8, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie: a) la confisca del pescato; b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati, ovvero detenuti in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi; gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore; c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati; c-bis) la sospensione della licenza di pesca, in caso di recidiva della violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni ; c-ter) la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro della medesima licenza nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, anche ove non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione, in caso di violazione delle disposizioni relative alla detenzione a bordo ovvero alle modalita` tecniche di utilizzo di rete da posta derivante.".