ARTICOLO 13 Procedura per la concessione del sostegno alla stabilita' 1. Un membro del MES puo' presentare domanda di sostegno alla stabilita' al presidente del consiglio dei governatori. Tale domanda menziona lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari da considerare. Una volta ricevuta la domanda, il presidente del consiglio dei governatori assegna alla Commissione europea, di concerto con la BCE, i seguenti compiti: a) valutare l'esistenza di un rischio per la stabilita' finanziaria della zona euro nel suo complesso o dei suoi Stati membri, a meno che la BCE non abbia gia' presentato un'analisi a norma dell'articolo 18, paragrafo 2; b) valutare la sostenibilita' del debito pubblico. Se opportuno e possibile, tale valutazione dovra' essere effettuata insieme al FMI; c) valutare le esigenze finanziarie effettive o potenziali del membro del MES interessato. 2. Sulla base della domanda del membro del MES e della valutazione di cui al paragrafo 1, il consiglio dei governatori puo' decidere di concedere, in linea di principio, il sostegno alla stabilita' al membro del MES interessato sotto forma di un dispositivo di assistenza finanziaria. 3. Se e' adottata una decisione ai sensi del paragrafo 2, il consiglio dei governatori affida alla Commissione europea - di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme all'FMI - il compito di negoziare con il membro del MES interessato, un protocollo d'intesa che precisi le condizioni contenute nel dispositivo di assistenza finanziaria. Il contenuto del protocollo d'intesa riflette la gravita' delle carenze da affrontare e lo strumento di assistenza finanziaria scelto. Il direttore generale del MES prepara nel contempo una proposta di accordo su un dispositivo di assistenza finanziaria contenente le modalita' finanziarie e le condizioni e la scelta degli strumenti, che dovra' essere adottata dal consiglio dei governatori. Il protocollo d'intesa e' pienamente conforme alle misure di coordinamento delle politiche economiche previste dal TFUE, in particolare a qualsiasi atto legislativo dell'Unione europea, compresi pareri, avvertimenti, raccomandazioni o decisioni indirizzate al membro del MES interessato. 4. La Commissione europea firma il protocollo d'intesa in nome e per conto del MES, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 e approvazione del consiglio dei governatori. 5. Il consiglio di amministrazione approva l'accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che definisce gli aspetti finanziari del sostegno alla stabilita' da fornire e, se del caso, le modalita' di corresponsione della prima rata dell'assistenza stessa. 6. Il MES istituisce un idoneo sistema di avviso per garantire il tempestivo rimborso degli eventuali importi dovuti dal membro del MES nell'ambito del sostegno alla stabilita'. 7. La Commissione europea - di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme al FMI - ha il compito di monitorare il rispetto delle condizioni cui e' subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria.