Art. 13 
 
 
                          Irrorazione aerea 
 
  1. L'irrorazione aerea e' vietata. 
  2.  In  deroga  al  comma  1,  l'irrorazione  aerea   puo'   essere
autorizzata dalle Regioni e dalle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, previo parere favorevole del Ministero della salute, sentiti
il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  e  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
solo in casi  particolari,  qualora  siano  soddisfatte  le  seguenti
condizioni: 
  a)  non  devono  esistere  modalita'  di  applicazione  alternative
praticabili dei prodotti  fitosanitari,  oppure  l'irrorazione  aerea
deve  presentare  evidenti   vantaggi   in   termini   di   riduzione
dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente; 
  b) i prodotti fitosanitari utilizzati devono essere gia' registrati
in seguito ad autorizzazione rilasciata dal  Ministero  della  salute
per l'impiego nell'irrorazione aerea, a seguito  di  una  valutazione
specifica dei rischi per la salute umana  e  per  l'ambiente  che  lo
stesso comporta, sentita la Commissione  consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194; 
  c) l'utilizzatore professionale che  effettua  l'irrorazione  aerea
deve essere in possesso dell'adeguata e specifica formazione  di  cui
all'articolo 7; 
  d) le attrezzature e gli aeromobili  utilizzati  per  l'irrorazione
aerea devono essere certificati secondo le modalita' individuate  nel
Piano; 
  e) se l'area da irrorare si trova nelle strette vicinanze  di  aree
aperte  al  pubblico,  nell'autorizzazione  sono  incluse  specifiche
misure di gestione dei rischi volte a  garantire  che  non  vi  siano
effetti nocivi sulla salute dei residenti. La zona  da  irrorare  non
deve essere in stretta vicinanza di zone residenziali; 
  f) le attrezzature e gli aeromobili  utilizzati  per  l'irrorazione
aerea devono essere equipaggiati con accessori che  rappresentano  la
migliore  tecnologia   disponibile   per   ridurre   la   dispersione
nell'ambiente dei prodotti irrorati. 
  3. Le autorizzazioni in deroga di cui al comma  2  sono  rilasciate
previa valutazione ed individuazione, effettuate caso per caso  dalle
Regioni e dalle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  delle
condizioni specifiche alle  quali  l'irrorazione  aerea  puo'  essere
effettuata, e in particolare: 
  a) le colture e gli organismi nocivi che richiedono l'intervento; 
  b) i prodotti utilizzabili; 
  c) le aree da trattare; 
  d) le circostanze e le prescrizioni  particolari  di  applicazione,
incluse le condizioni meteorologiche idonee per l'irrorazione aerea; 
  e)  le  misure  necessarie   per   avvertire   preventivamente   la
popolazione interessata  e  potenzialmente  esposta  e  per  tutelare
l'ambiente nelle vicinanze dell'area irrorata; 
  f) le modalita' per la realizzazione di un monitoraggio appropriato
degli effetti sulla salute e sull'ambiente del trattamento aereo. 
  4. Le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che
intendano rilasciare un'autorizzazione in deroga ai sensi  del  comma
2, devono: 
  a) verificare l'effettiva necessita' del trattamento aereo, se  del
caso anche con il supporto di dati relativi a  specifici  monitoraggi
sulle infestazioni; 
  b) verificare la disponibilita' di un prodotto  fitosanitario  gia'
appositamente  autorizzato  dal  Ministero  della   salute   per   il
trattamento aereo e la sua effettiva utilizzabilita' con il  tipo  di
mezzo aereo che si intende utilizzare; 
  c) valutare l'impatto del trattamento aereo sull'area  da  trattare
tenendo conto delle sue caratteristiche  morfologiche,  ambientali  e
della  distribuzione  della  popolazione  residente  nel   territorio
interessato ed in quello limitrofo; 
  d) vigilare affinche' siano  attuate  e  rispettate  le  specifiche
misure  individuate  per  garantire  la  salvaguardia  della   salute
dell'uomo,  degli  animali   e   dell'ambiente,   e   la   necessaria
informazione ai residenti. 
  5. Le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che
intendano rilasciare un'autorizzazione in deroga, ai sensi del  comma
2, devono inviare al Ministero della salute, almeno 30  giorni  prima
della  data  prevista  per  il  trattamento   aereo,   documentazione
comprovante l'effettuazione  delle  verifiche  e  i  risultati  delle
valutazioni di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d).  Copia  della
domanda  deve  essere  inviata  contestualmente  al  Ministero  delle
politiche  agricole   alimentari   e   forestali   e   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  6. Il Ministero della salute, entro 90 giorni dal ricevimento della
documentazione di cui al comma 5, sulla base dell'esame della  stessa
effettuato dalla Commissione consultiva per i  prodotti  fitosanitari
di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
esprime un parere in merito alla conformita' del previsto trattamento
aereo alle disposizioni del presente decreto legislativo. 
  7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano mettono
in atto procedure per  la  valutazione  dell'efficacia  delle  misure
adottate  per  la  salvaguardia  della  salute  umana  e  animale   e
dell'ambiente, e ne informano il Consiglio. 
  8. In situazioni di emergenza fitosanitaria, nel caso  in  cui  non
risultassero disponibili  prodotti  fitosanitari  gia'  registrati  a
seguito di autorizzazione rilasciata dal Ministero della  salute  per
l'irrorazione aerea, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano che intendano autorizzare il trattamento aereo  conformemente
al  presente  articolo,  devono   preventivamente   individuare   uno
specifico prodotto fitosanitario per il quale  l'impresa  produttrice
presenti  al  Ministero  della  salute  domanda   di   autorizzazione
eccezionale  ai  sensi  dell'articolo  53  del  regolamento  (CE)  n.
1107/2009 finalizzata alla produzione dei soli quantitativi necessari
all'effettuazione del trattamento oggetto di autorizzazione in deroga
ai sensi del comma 2. 
 
          Note all'art. 13: 
              Il  testo   dell'articolo   20   del   citato   decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 194, cosi' recita: 
              «L'articolo 20 (Commissione consultiva) 
              1. - 4. (abrogati) 
              4-bis. Il Ministro della salute puo'  disporre  che  la
          Commissione  consultiva  si  avvalga   di   esperti   nelle
          discipline attinenti agli studi di cui agli allegati  II  e
          III,  nel  numero  massimo  di  cinquanta,  inclusi  in  un
          apposito elenco da adottare con decreto del Ministro  della
          salute,  sentiti  i  Ministri  delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali, dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare e  dello  sviluppo  economico,  sulla
          base delle esigenze relative alle attivita' di  valutazione
          e  consultive  derivanti  dall'applicazione  del   presente
          decreto. Le spese derivanti  dall'attuazione  del  presente
          comma sono poste a carico degli interessati alle  attivita'
          svolte dalla Commissione ai sensi del comma 5. 
              5.  Le  spese  di   funzionamento   della   Commissione
          consultiva sono a carico  degli  interessati  all'attivita'
          autorizzativa di cui  all'articolo  5  e  all'attivita'  di
          valutazione delle sostanze attive di  cui  all'articolo  6,
          commi 5 e 7, secondo  tariffe  e  modalita'  stabilite  con
          decreto del Ministro della  sanita',  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'industria,  commercio  e  artigianato;   gli
          introiti sono versati in conto entrata del  bilancio  dello
          Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo
          dello stato di previsione del Ministero della sanita'. 
              5-bis. Per spese  di  funzionamento  della  Commissione
          consultiva di cui al comma 5 si intendono quelle  destinate
          al finanziamento di: 
              a) rimborso delle spese di viaggio e  delle  indennita'
          di missione dei componenti della Commissione, in  relazione
          alle  qualifiche  rivestite  e  sulla  base  dei  parametri
          previsti dalle norme vigenti; 
              b)  gettone  di  presenza  ai  componenti,  o  ai  loro
          sostituti  in  caso  di  assenza   motivata,   nonche'   ai
          componenti  della  segreteria  di  cui  al  comma  2,   che
          partecipano alle riunioni della Commissione, da determinare
          con decreto del Ministro della sanita' di concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica  per   la   partecipazione   a   riunioni   della
          Commissione o dei gruppi di  lavoro  per  l'attuazione  dei
          programmi annuali di attivita'; 
              c) compensi  per  la  stipulazione,  se  del  caso,  di
          convenzioni con soggetti pubblici o privati  di  comprovata
          esperienza, competenza  ed  indipendenza  per  il  supporto
          tecnico alla Commissione nella redazione  dei  rapporti  di
          valutazione  tecnico-scientifici  di  sostanze  attive   da
          iscrivere nell'allegato I e per  altri  eventuali  supporti
          tecnici; 
              d)  amministrazione  generale  indispensabile  per   le
          attivita'   della   Commissione,   incluse    quelle    per
          l'approvvigionamento    di    strumenti     e     programmi
          informatici.». 
              Per i riferimenti al regolamento (CE) n.  1107/2009  si
          vedano le note alle premesse.