Art. 13
1. L'articolo 1134 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 1134. - (Gestione di iniziativa individuale). - Il condomino
che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione
dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso,
salvo che si tratti di spesa urgente».
2. All'articolo 1135 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente:
«4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle
innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di
importo pari all'ammontare dei lavori»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'assemblea puo' autorizzare l'amministratore a partecipare e
collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi
dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche
mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonche'
di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine
di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la
vivibilita' urbana, la sicurezza e la sostenibilita' ambientale della
zona in cui il condominio e' ubicato».