Art. 13 (L)
Competenza  al  rilascio  del permesso di costruire (legge 28 gennaio
1977,  n. 10, art. 4, comma 1; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  articoli 107  e  109;  legge  17 agosto  1942,  n.  1150,  art.
                             41-quater)

  1.   Il  permesso  di  costruire  e'  rilasciato  dal  dirigente  o
responsabile  del  competente  ufficio  comunale  nel  rispetto delle
leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
  2.  La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 21,  comma  2,  per  il  caso  di  mancato  rilascio del
permesso di costruire entro i termini stabiliti.