Art. 13. 
 
  Il  diritto   esclusivo   di   riprodurre   ha   per   oggetto   la
moltiplicazione in copie dell'opera  con  qualsiasi  mezzo,  come  la
copiatura  a  mano,  la  stampa,  la  litografia,  la  incisione,  la
fotografia,  la  fonografia,  la   cinematografia   ed   ogni   altro
procedimento di riproduzione.