Art. 13. Sono altresi' dispensati dal servizio i dipendenti dalle Amministrazioni di cui all'art. 11, i quali abbiano dato prova di faziosita' fascista o della incapacita', o del malcostume introdotti dal fascismo nelle pubbliche Amministrazioni. Qualora dal giudizio di epurazione risultino elementi di reato, dovra' esserne fatta denuncia all'autorita' competente.