Art. 13. Richiami in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri 1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', per l'anno 2004, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e all'articolo 34, (( comma 8, )) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed entro il limite di spesa di euro 23.150.063 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma e' corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto per i volontari in ferma breve e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell'anno 2003 non inferiore ai sei mesi, durante il quale non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni. 2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, per euro 13.975.837, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2004, dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, per euro 9.174.226, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2004, dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Riferimenti normativi: - La legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001; si riporta il testo dell'art. 21: «Art. 21 (Sostituzione dei carabinieri ausiliari). - 1. In relazione alla necessita' di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall'art. 79 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' attivato un primo programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2002, di 40 milioni di euro per l'anno 2003 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessita' di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di ausiliari. 2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri e le modalita' per gli arruolamenti di cui al comma 1, ai quali possono partecipare, se di eta' non superiore a trenta anni: a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati che abbiano concluso la ferma breve, ovvero prefissata senza demerito; b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano svolto almeno due anni di servizio senza demerito in qualita' di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata. 3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti destinati ai volontari delle Forze armate per effetto della predetta riserva, e non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel successivo concorso.». - La legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002. Si riporta il testo dell'art. 34, comma 8: «8. In relazione alle esigenze di cui all'art. 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 e' autorizzata l'ulteriore spesa di 17 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiore a 560 unita'. In relazione alle esigenze di cui all'art. 33, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 e' autorizzata l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di volontari in servizio permanente comunque non superiore a 110 unita' e ad incremento della dotazione organica fissata dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Contestualmente il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto e' ridotto nell'anno 2003 a 2.811 unita' e nell'anno 2004 a 2.575 unita'.». - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995; si riporta il testo dell'art. 4, comma 2: «2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in sevizio a domanda in qualita' di carabinieri effettivi previa verifica dei requisiti previsti per tale categoria dall'art. 5, escluso quello di cui alla lettera b), commutando i periodi di ferma in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche e fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Ai fini dell'immissione in ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione della graduatoria ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati. Il mancato superamento del corso integrativo comporta l'automatica rescissione della ferma volontaria ed il collocamento in congedo.».