Art. 13-bis.
                       Forze di completamento
((     1.  Per  le  esigenze  connesse  con  le  operazioni  militari
internazionali di cui al presente decreto, allo scopo di garantire la
funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita'
nonche'   la   loro  alimentazione,  nell'anno  2004  possono  essere
richiamati  in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non
superiore  ad  un  anno,  i  militari  in congedo delle categorie dei
sottufficiali,  dei  militari  di  truppa  in  servizio  di leva, dei
volontari  in ferma annuale, in ferma breve, in ferma prefissata e in
servizio   permanente.   Tale  personale,  inserito  nelle  forze  di
completamento,  e'  impiegato  in attivita' addestrative, operative e
logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.
  2. Ai militari delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in
servizio  permanente  richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e
il trattamento economico dei pari grado in servizio.
  3.  Ai  militari delle categorie dei militari di truppa in servizio
di  leva,  dei  volontari  in  ferma annuale e dei volontari in ferma
breve  e  in  ferma  prefissata  richiamati  sono attribuiti lo stato
giuridico  e  il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai
volontari in ferma breve.
  4.  I  provvedimenti  di  richiamo  sono  adottati  nei  limiti  di
contingenti  a  tal fine determinati, per l'anno 2004, dal decreto di
cui  all'art.  2,  comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215.
  5.  Con  decreto  del  Ministero  della  difesa  sono  definiti, in
relazione  alle  specifiche  esigenze delle Forze armate, i requisiti
richiesti  ai  fini del richiamo in servizio, la durata delle ferme e
l'eventuale  relativo prolungamento entro il limite massimo di cui al
comma 1,  nonche'  le  modalita' di cessazione anticipata dal vincolo
temporaneo di servizio. ))
          Riferimenti normativi:
              - Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
          «Disposizioni    per    disciplinare    la   trasformazione
          progressiva  dello  strumento  militare in professionale, a
          norma  dell'art.  3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
          n.  331»,  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  n. 133 dell'11 giugno 2001. Si riporta
          il testo dell'art. 2, comma 3:
              «3.  Al  fine  di conseguire la progressiva riduzione a
          190.000  unita', secondo un andamento delle consistenze del
          personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri
          indicata  nella  tabella  A allegata alla legge 14 novembre
          2000,  n.  331,  e nel rispetto della ripartizione indicata
          nella  tabella  A  di  cui  al comma 2, sino al 31 dicembre
          2020,  le  dotazioni organiche del personale dell'Esercito,
          della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono
          annualmente  determinate  con  decreto  del  Ministro della
          difesa,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
          per la funzione pubblica.».