Art. 13. Norme transitorie e finali 1. Entro 2 mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, l'organismo di certificazione predispone le «Linee guida provvisorie» per l'applicazione dello Schema nazionale, da approvare con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, valevoli fino all'adozione delle «Linee guida definitive». 2. L'organismo di certificazione predispone, altresi', entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente decreto, le «Linee guida definitive», recanti indicazioni dettagliate relative allo svolgimento delle attivita' di valutazione e certificazione, da approvare con la medesima procedura di cui al comma 1, esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427. 3. Per le valutazioni dei dispositivi di firma gia' effettuate, ai sensi delle vigenti regole tecniche, prima dell'entrata in vigore del presente decreto da centri di valutazione rispondenti ai requisiti di cui al presente decreto, ciascun LVS invia all'organismo di certificazione il rapporto fmale di valutazione. L'organismo di certificazione procede ai sensi dei commi 6 e seguenti dell'art. 9. 4. Per un periodo di nove mesi decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto, i certificatori di firma elettronica attestano la rispondenza dei propri prodotti e dispositivi di firma elettronica ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa mediante autodichiarazione. Decorso il periodo indicato, si ricorre alla certificazione ai sensi del presente decreto, come prescritto dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. 5. Le autodichiarazioni rese ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2000, del 20 aprile 2001 e del 3 ottobre 2001, continuano a spiegare ininterrottamente i propri effetti fino al termine del periodo di cui al comma 4. 6. Il presente decreto non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 30 ottobre 2003 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri STANCA Gasparri, Ministro delle comunicazioni Marzano, Ministro delle attivita' produttive Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2004 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 320