Art. 13.
                     Norme transitorie e finali
  1.  Entro  2  mesi  dalla  pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta  Ufficiale,  l'organismo  di  certificazione  predispone  le
«Linee  guida provvisorie» per l'applicazione dello Schema nazionale,
da  approvare  con  decreto  del  Ministro  per  l'innovazione  e  le
tecnologie, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, valevoli
fino all'adozione delle «Linee guida definitive».
  2.  L'organismo  di  certificazione  predispone, altresi', entro 12
mesi  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto,  le  «Linee guida
definitive»,    recanti   indicazioni   dettagliate   relative   allo
svolgimento  delle  attivita'  di  valutazione  e  certificazione, da
approvare  con  la  medesima procedura di cui al comma 1, esperita la
procedura  di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva
98/34/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
modificata  dalla  direttiva  98/48/CE,  del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  20 luglio  1998,  CE attuata con decreto legislativo
23 novembre 2000, n. 427.
  3.  Per le valutazioni dei dispositivi di firma gia' effettuate, ai
sensi delle vigenti regole tecniche, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto da centri di valutazione rispondenti ai requisiti di
cui   al   presente  decreto,  ciascun  LVS  invia  all'organismo  di
certificazione  il  rapporto  fmale  di  valutazione.  L'organismo di
certificazione procede ai sensi dei commi 6 e seguenti dell'art. 9.
  4.  Per  un  periodo di nove mesi decorrente dall'entrata in vigore
del  presente decreto, i certificatori di firma elettronica attestano
la rispondenza dei propri prodotti e dispositivi di firma elettronica
ai  requisiti  di sicurezza previsti dalla vigente normativa mediante
autodichiarazione.  Decorso  il  periodo  indicato,  si  ricorre alla
certificazione   ai  sensi  del  presente  decreto,  come  prescritto
dall'art.  10,  comma  1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.
10.
  5.  Le  autodichiarazioni  rese ai sensi dei decreti del Presidente
del  Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2000, del 20 aprile 2001 e
del  3 ottobre 2001, continuano a spiegare ininterrottamente i propri
effetti fino al termine del periodo di cui al comma 4.
  6.  Il  presente  decreto non reca oneri aggiuntivi per il bilancio
dello   Stato   ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana
    Roma, 30 ottobre 2003
         p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri STANCA
                              Gasparri, Ministro delle comunicazioni
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2004
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 320