Art. 13.
              Misure preparatorie e di accompagnamento

  1.  Le  risorse finanziarie di competenza sino alla data di entrata
in  vigore del presente decreto in attuazione dell'art. 9 del decreto
del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato di
concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente 24 aprile 2001 di cui alle
premesse  sono destinate alla effettuazione di diagnosi energetiche e
alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi definiti
nel  programma  di cui al comma 2, nonche' all'esecuzione di campagne
informative   e   di  sensibilizzazione  a  supporto  dell'efficienza
energetica negli usi finali, di cui al comma 6.
  2.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  con  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
d'intesa  con  la  Conferenza unificata, e' approvato un programma di
misure  e  interventi  su utenze energetiche la cui titolarita' e' di
organismi  pubblici, unitamente ai criteri per la relativa attuazione
e alla distribuzione delle misure e degli interventi tra le regioni e
le  province  autonome.  Il  programma e' finalizzato, tra l'altro, a
individuare  le  modalita'  e  le  condizioni  per l'effettuazione di
diverse  tipologie  di  intervento nei vari contesti regionali e alla
individuazione  delle  misure e interventi maggiormente significativi
in  rapporto a ciascun contesto regionale, che possono essere oggetto
degli accordi di cui all'art. 4, comma 8.
  3.  Il  programma  di  cui  al  comma 2 e' predisposto e attuato in
maniera  da  assicurare che i soggetti aggiudicatari delle iniziative
attuative   del  medesimo  programma  sono  titolati  alla  effettiva
esecuzione delle relative misure e interventi.
  4. I soggetti che provvedono alla effettiva esecuzione delle misure
e  degli  interventi  per  i quali siano state effettuate le diagnosi
energetiche e le progettazioni, di cui al comma 2, possono richiedere
il  rilascio dei titoli di efficienza energetica cui all'art. 10, nel
rispetto  delle  condizioni  previste  dal  presente decreto, nonche'
dalle linee guida di cui all'art. 5, comma 6.
  5.  Il 50% delle risorse di cui al comma 1, al netto degli oneri di
cui   al  comma  8,  e'  destinato  alla  effettuazione  di  diagnosi
energetiche  e  alla  progettazione  esecutiva  delle  misure e degli
interventi, definiti nel programma di cui al comma 2, ed e' assegnato
con  procedure di pubblica evidenza, alle quali possono partecipare i
soggetti di cui all'art. 8, comma 1, ivi incluse le societa' operanti
nel  settore  dei  servizi energetici che rispondono alla definizione
contenuta nelle linee guida di cui all'art. 5, comma 6.
  6.  Il  rimanente 50% delle risorse di cui al comma 1 e' destinato,
previo  parere  favorevole del Ministero delle attivita' produttive e
del Ministero dell'ambiente, alla copertura dei costi di un programma
di  campagne  informative e di sensibilizzazione degli utenti finali,
eseguite  dai  distributori  nel  periodo  1° gennaio 200431 dicembre
2005.  La  ripartizione  delle risorse tra i distributori tiene conto
dell'obiettivo di ciascuno di essi, di cui all'art. 4, comma 2.
  7.  Il  programma  di  cui  al  comma  2  e  i  relativi criteri di
attuazione  sono  trasmessi  dal Ministero delle attivita' produttive
alla  Cassa  conguaglio  per  il settore elettrico, che provvede alla
ripartizione  tra le regioni e le province autonome delle risorse per
la  relativa esecuzione. Le regioni e le province autonome provvedono
alla  relativa  gestione, nel rispetto di quanto disposto al comma 5.
La  Cassa  conguaglio per il settore elettrico provvede altresi' alla
copertura  dei  costi  del  programma  di  campagne  informative e di
sensibilizzazione degli utenti finali, di cui al comma 6.
  8.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  adotta  gli
opportuni  provvedimenti affinche' la Cassa conguaglio per il settore
elettrico  possa  provvedere  alla esecuzione delle attivita' ad essa
assegnate  dal  presente  articolo,  nonche' ai fini della copertura,
mediante le risorse di cui al comma 1, degli oneri relativi sostenuti
dalla stessa Cassa conguaglio per il settore elettrico.