Art. 13.

Sorteggi  e  collocazione  dei messaggi politici autogestiti a titolo
                              gratuito

  1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti  per  il  primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede
del  Comitato  regionale  per le comunicazioni o, ove non costituito,
del  Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area
di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmettera'
i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.
  2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene
determinata,  sempre  alla  presenza  di un funzionario del Comitato,
secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di
ciascun  contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita' di
presenze all'interno delle singole fasce.