Art. 13.

  Dal  1  gennaio  1951,  i redditi di categoria B e C/1 accertati al
nome di persone fisiche sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile
per la parte eccedente nell'anno l'importo netto di lire 240.000.
  Se  il  soggetto  ha  redditi classificati in categorie diverse, la
detrazione  prevista nel comma precedente e' concessa una volta sola,
venendo  imputata prima ai redditi di categoria. C/2, poi a quelli di
categoria C/1 e, da ultimo, a quelli di categoria B.