Art. 13. Dal 1 gennaio 1951, i redditi di categoria B e C/1 accertati al nome di persone fisiche sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile per la parte eccedente nell'anno l'importo netto di lire 240.000. Se il soggetto ha redditi classificati in categorie diverse, la detrazione prevista nel comma precedente e' concessa una volta sola, venendo imputata prima ai redditi di categoria. C/2, poi a quelli di categoria C/1 e, da ultimo, a quelli di categoria B.