Art. 13.

  Il  riscontro  della  gestione  di  ciascun Ente provinciale per il
turismo  e' effettuato da tre revisori dei conti, di cui uno nominato
dal  Ministro per il tesoro, uno dal Commissario per il turismo ed il
terzo dal Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo.
  I  revisori  compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi
del regolare andamento della gestione dell'Ente.
  I  revisori medesimi sono nominati per un triennio e possono essere
confermati.