Art. 13.

  L'impiego    degli   isotopi   radioattivi   e'   sottoposto   alla
autorizzazione  ministeriale, rilasciata dal Ministro per l'industria
e  per  il commercio, per gli usi industriali, dallo stesso Ministro,
di  concerto  con  il Ministro per l'agricoltura e per le foreste per
gli  usi agricoli, con il Ministro per la pubblica istruzione per gli
usi  didattici  e  con  il  Ministro  per  la  sanita'  per  gli  usi
diagnostici e terapeutici.
  Sono  esenti  dall'autorizzazione  gli  istituti universitari e gli
altri  istituti  scientifici  di  diritto  pubblico  che impieghino i
radioisotopi esclusivamente a scopo di ricerca scientifica.
  Con  decreto  del  Ministro  per l'industria e per il commercio, di
concerto  con  i Ministri interessati, sono emanate le norme relative
al rilascio dell'autorizzazione per l'impiego dei radioisotopi.