Art. 13.

  L'articolo  41  della  legge 17 agosto 1942, n. 1150, e' sostituito
dal seguente:
  "Salvo   quanto   stabilito   dalle   leggi   sanitarie,   per   le
contravvenzioni  alle  norme  dei  regolamenti  locali  di igiene, si
applica:
    a)  l'ammenda  fino  a  lire  un milione per l'inosservanza delle
norme,  prescrizioni  e modalita' esecutive previste nell'articolo 32
primo comma;
    b)  l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire due milioni
nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi
nonostante  l'ordine  di  sospensione  o di inosservanza del disposto
dell'articolo 28.
  Qualora  non  sia possibile procedere alla restituzione in pristino
ovvero  alla  demolizione  delle  opere  eseguite senza la licenza di
costruzione   o   in   contrasto   con  questa,  si  applica  in  via
amministrativa  una  sanzione  pecuniaria pari al valore venale delle
opere  o  loro  parti  abusivamente  eseguite,  valutato dall'Ufficio
tecnico erariale.
  La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche
nel caso di annullamento della licenza.
  I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo
sono  riscossi dal Comune e destinati al finanziamento delle opere di
urbanizzazione,  ovvero dallo Stato, rispettivamente nelle ipotesi di
cui al secondo e terzo comma".