Art. 13. Consiglio di amministrazione e sua composizione Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo ed e' composto, oltre che dal presidente e dal sovrintendente: a) da tre rappresentanti del Comune, di cui uno della minoranza; b) da un rappresentante della Provincia; c) da un rappresentante della Regione, ovvero da un rappresentante designato dall'assemblea dei presidenti delle province della Regione stessa; d) da un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo; e) da un rappresentante della locale azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo, ove esista; f) dal direttore del locale conservatorio di musica o, in mancanza, di istituto musicale pareggiato; g) da un rappresentante degli industriali dello spettacolo; h) da tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo; i) da due rappresentanti dei musicisti; 1) dal direttore artistico. Il numero dei rappresentanti di cui alla lettera a) e' elevato a quattro per i Comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti. La composizione di cui sopra puo' essere integrata, su proposta del Consiglio di amministrazione, da rappresentanti di enti sovventori pubblici o privati, in rapporto all'ammontare del contributo concesso. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'ente o istituzione. I componenti di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) sono designati dalle rispettive Amministrazioni; quelli di cui alle lettere g), h) ed i) dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su proposta delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Il Consiglio di amministrazione della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di S. Cecilia e' composto dal presidente, da cinque accademici eletti dal corpo accademico e dai rappresentanti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) ed h) del primo comma del presente articolo. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, la gestione viene affidata ad un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo. La ricostituzione del Consiglio di amministrazione e' promossa dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo entro il termine di 6 mesi. Al commissario straordinario e' dovuta una indennita' mensile a carico del bilancio dell'ente o dell'istituzione, determinata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.