Art. 13. Paternita' dell'opera 1. I soggetti indicati nell'art. 1, commi 2 e 3, hanno diritto ad essere riconosciuti autori o coautori delle opere dell'ingegno derivanti dall'attivita' svolta presso l'INAF, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'ente e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate. 2. Qualora l'INAF sostenga, in tutto o in parte, le spese di pubblicazione ha diritto esclusivo di sfruttamento economico, salvo quanto diversamente stabilito con l'autore e con terzi finanziatori. 3. In ogni caso l'INAF e' titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o banca dati, creata dai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3.