Art. 13.
                      (Mansioni del lavoratore)

  L'articolo 2103 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Il  prestatore  di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le
quali  e'  stato  assunto  o  a  quelle corrispondenti alla categoria
superiore  che  abbia  successivamente  acquisito  ovvero  a mansioni
equivalenti   alle   ultime   effettivamente   svolte,  senza  alcuna
diminuzione  della  retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni
superiori  il  prestatore  ha  diritto  al trattamento corrispondente
all'attivita' svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove
la  medesima  non  abbia  avuto  luogo per sostituzione di lavoratore
assente  con  diritto  alla  conservazione del posto, dopo un periodo
fissato  dai  contratti  collettivi,  e  comunque non superiore a tre
mesi.  Egli  non  puo'  essere trasferito da una unita' produttiva ad
un'altra  se  non  per  comprovate  ragioni tecniche, organizzative e
produttive.
  Ogni patto contrario e' nullo".