Art. 13. (Assegno mensile) Ai mutilati ed invalidi civili di eta' compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, e' concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di lire 12.000 per tredici mensilita', con le stesse condizioni e modalita' previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente. L'assegno agli invalidi di cui al precedente comma puo' essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro adatti alle loro condizioni fisiche.