Art. 13.
                          (Assegno mensile)

  Ai mutilati ed invalidi civili di eta' compresa fra il diciottesimo
ed  il  sessantacinquesimo  anno  nei cui confronti sia accertata una
riduzione  della  capacita' lavorativa, nella misura superiore ai due
terzi,  incollocati  al  lavoro e per il tempo in cui tale condizione
sussiste,  e'  concesso  a carico dello Stato ed a cura del Ministero
dell'interno,   un   assegno  mensile  di  lire  12.000  per  tredici
mensilita',  con  le  stesse  condizioni  e  modalita'  previste  per
l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente.
  L'assegno  agli  invalidi  di  cui  al precedente comma puo' essere
revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a
posti di lavoro adatti alle loro condizioni fisiche.