Art. 13. 
                           Base imponibile 
 
  La base imponibile delle cessioni di beni e  delle  prestazioni  di
servizi e' costituita dall'ammontare  complessivo  dei  corrispettivi
dovuti al cedente o prestatore secondo  le  condizioni  contrattuali,
compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione ed i  debiti  o
altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente. 
 Agli effetti del comma precedente i corrispettivi sono costituiti: 
    a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti
da  atto   della   pubblica   autorita',   dall'indennizzo   comunque
denominato; 
    b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal
commissionario  al  committente,  di  cui  al  n.  3)  dell'art.   2,
rispettivamente dal prezzo di vendita  pattuito  dal  commissionario,
diminuito della provvigione, e dal  prezzo  d'acquisto  pattuito  dal
commissionario, aumentato della provvigione; 
    c) per le cessioni indicate ai numeri 4) e 5)  dell'art.  2,  per
quelle di cui al n. 6 dello stesso articolo fatte senza corrispettivo
e per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate  per
estinguere precedenti obbligazioni, dal valore  normale  dei  beni  e
delle prestazioni; 
    d) per le operazioni permutative di cui all'art. 11,  dal  valore
normale dei beni e dei servizi che formano  oggetto  di  ciascuna  di
esse; 
    e) per le cessioni di beni vincolati al regime  della  temporanea
importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito  del  valore
accertato   dall'ufficio   doganale   all'atto    della    temporanea
importazione.