Art. 13. Determinazione dell'imposta per i redditi soggetti a tassazione separata Per i redditi soggetti a tassazione separata l'imposta e' determinata applicando all'ammontare di ciascuno di essi, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto il diritto alla loro percezione, ovvero, per i redditi indicati ala lettera d) dello art. 12, all'anno in cui sono percepiti. I redditi altrui di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 sono computati nel reddito complessivo del biennio salva l'ipotesi prevista del secondo comma dell'art. 11. Se in uno dei due anni anteriori non vi sia stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota del dieci per cento. Per i redditi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 12 conseguiti dalle societa' indicate nell'art. 5 si procede alla tassazione separata nei confronti di ciascun socio per la quota a lui spettante.