(Patto internazionale-art. 13)
                             Articolo 13 
 
  1. Gli Stati parti del presente Patto  riconoscono  il  diritto  di
ogni  individuo  all'istituzione.  Essi  convengono  sul  fatto   che
l'istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalita' umana e
del senso della sua dignita' e rafforzare il rispetto per  i  diritti
dell'uomo e le liberta' fondamentali.  Essi  convengono  inoltre  che
l'istruzione deve porre tutti gli individui in grado  di  partecipare
in modo effettivo alla vita di una societa' libera,  deve  promuovere
la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte  le  nazioni  e
tutti i gruppi  razziali,  etnici  o  religiosi  ed  incoraggiare  lo
sviluppo delle attivita' delle  Nazioni  Unite  per  il  mantenimento
della pace. 
  2. Gli Stati parti del presente Patto, al  fine  di  assicurare  la
piena attuazione di questo diritto, riconoscono che: 
    a) l'istruzione primaria deve essere obbligatoria  e  accessibile
gratuitamente a tutti; 
    b) l'istruzione  secondaria  nelle  sue  diverse  forme,  inclusa
l'istruzione secondaria tecnica e  professionale,  deve  essere  resa
generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a cio' idoneo,  ed  in
particolare  mediante  l'instaurazione  progressiva   dell'istruzione
gratuita; 
    c) l'istruzione superiore deve essere resa accessibile a tutti su
un piano d'uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni
mezzo a cio'  idoneo,  ed  in  particolare  mediante  l'instaurazione
progressiva dell'istruzione gratuita; 
    d) l'istruzione di base deve essere incoraggiata o  intensificata
nella misura del possibile, a beneficio degli individui che non hanno
ricevuto istruzione primaria o non ne hanno completato il corso; 
    e) deve perseguirsi attivamente lo  sviluppo  di  un  sistema  di
scuole di ogni grado, stabilirsi un  adeguato  sistema  di  borse  di
studio e  assicurarsi  un  continuo  miglioramento  delle  condizioni
materiali del personale insegnante. 
  3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare  la
liberta' dei  genitori  e,  ove  del  caso,  dei  tutori  legali,  di
scegliere per i  figli  scuole  diverse  da  quelle  istituite  dalle
autorita' pubbliche, purche' conformi ai requisiti  fondamentali  che
possono essere prescritti o  approvati  dallo  Stato  in  materia  di
istruzione, e di curare l'educazione religiosa e morale dei figli  in
conformita' alle proprie convinzioni. 
  4. Nessuna disposizione di questo articolo sara'  interpretata  nel
senso di recare pregiudizio alla liberta'  degli  individui  e  degli
enti di fondare e dirigere istituti di istruzione, purche' i principi
enunciati nel 1° paragrafo di questo articolo  vengano  rispettati  e
l'istruzione impartita in tali istituti  sia  conforme  ai  requisiti
fondamentali che possano essere prescritti dallo Stato.