(Patto internazionale-art. 13)
                             Articolo 13 
 
  Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di  uno  Stato
parte del presente Patto non puo' esserne espulso se non  in  base  a
una decisione presa in conformita' della legge e,  salvo  che  vi  si
oppongano imperiosi motivi di  sicurezza  nazionale,  deve  avere  la
possibilita'  di  far  valere  le  proprie  ragioni  contro  la   sua
espulsione, di sottoporre il proprio  caso  all'esame  dell'autorita'
competente, o di una o piu' persone specificamente designate da detta
autorita', e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine.