Art. 13.
   Comunicazione legislativa e conoscibilita' degli atti normativi
  1.  Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
si  impegnano  a prevedere forme di comunicazione legislativa nonche'
ogni  altro  mezzo idoneo a garantire una migliore conoscibilita' dei
testi normativi.