Art. 13.
     Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita'

  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti in materia di divieto di
cumulo  dell'ufficio  di  professore  con  altri  impieghi pubblici o
privati,   il   professore   ordinario   e'  collocato  d'ufficio  in
aspettativa  per  la  durata della carica, del mandato o dell'ufficio
nei seguenti casi:

    1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
    2)  nomina  alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri,
di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
    3) nomina a componente delle istituzioni delle Comunita' europee;
    4) nomina a giudice della Corte costituzionale;
    5)  nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro;
   6) nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura;
    7)  nomina  a  presidente o componente della giunta regionale e a
presidente del consiglio regionale;
    8) nomina a presidente della giunta provinciale;
    9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
    10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato
di  enti  pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale,
di  enti  pubblici  economici, di societa' a partecipazione pubblica,
anche  a  fini  di  lucro.  Restano  in  ogni caso escluse le cariche
comunque  direttive  di  enti a carattere prevalentemente culturale o
scientifico  e  la  presidenza,  sempre  che  non remunerata, di case
editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
    11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale
quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione
radio-televisiva;
    12)  nomina  a  presidente  o  segretario  nazionale  di  partiti
rappresentati in Parlamento;
    13)  nomine  ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
  Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivita' didattica
i   professori   di   ruolo  che  ricoprano  la  carica  di  rettore,
pro-rettore,  preside  di  facolta'  e  direttori di dipartimento, di
presidente  di  consiglio  di  corso  di  laurea,  di  componente del
Consiglio  universitario  nazionale.  La  limitazione e' concessa con
provvedimento  del  Ministro della pubblica istruzione e non dispensa
dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
  Il  professore  che  venga  a  trovarsi  in una delle situazioni di
incompatibilita' di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione,
all'atto  della  nomina,  al  rettore, che adotta il provvedimento di
collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o
dell'ufficio.   Nel   periodo   dell'aspettativa  e'  corrisposto  il
trattamento  economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati
civili  dello  Stato che versano in una delle situazioni indicate nel
primo  comma. E' fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma,
della  legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni
l'aspettativa e' senza assegni.
  Il  periodo  dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza
assegni,  e'  utile  ai  fini  della progressione nella carriera, del
trattamento  di  quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti,
nonche'   della   maturazione  dello  straordinariato  ai  sensi  del
precedente art. 6.
  Ai professori collocati in aspettativa e' garantita la possibilita'
di  svolgere  a  domanda,  presso l'Universita' in cui sono titolari,
cicli  di  conferenze, attivita' seminariali ed attivita' di ricerca,
anche   applicativa,   con  modalita'  e  secondo  un  calendario  da
determinare  d'intesa  tra il professore e il consiglio di facolta' e
sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito.
  Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori
ruolo per limiti di eta'.