Art. 13. Liquidazione della societa' La federazione sportiva nazionale, per gravi irregolarita' di gestione, puo' richiedere al tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione della societa' e la nomina di un liquidatore. Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale a norma dell'articolo 2453 del codice civile, indicando la parte spettante, in misura non superiore al loro valore nominale, a ciascuna azione o quota nella divisione dell'attivo. Il residuo attivo viene assegnato al CONI.