ART. 13.
        (Determinazione di dotazioni aggiuntive all'organico)

  Le dotazioni organiche determinate ai sensi del precedente articolo
12  sono  aumentate  di  una  dotazione  aggiuntiva  risultante dalla
applicazione  di  un  incremento  percentuale  medio del 5 per cento,
calcolato  sulla  consistenza  complessiva  delle  predette dotazioni
organiche, fatta salva la determinazione in cifra assoluta, stabilita
dal  successivo articolo 20, per la prima applicazione della presente
legge.
  La dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione del precedente
comma e' ripartita dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le
organizzazioni      sindacali      maggiormente      rappresentative,
preliminarmente  tra  i diversi ordini e gradi di scuola in relazione
alle rispettive specifiche esigenze.
  La  ripartizione  delle  dotazioni  aggiuntive  per  le  discipline
artistiche  e artistico-professionali di arte applicata e' effettuata
per classe di concorso su base regionale.
  La  dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione del
precedente secondo comma costituisce una dotazione organica unica per
ciascuno dei ruoli del personale docente.
  Le  dotazioni  aggiuntive  determinate  in prima applicazione della
presente  legge,  secondo quanto disposto dal successivo articolo 20,
vanno  riferite  al 31 marzo dell'anno scolastico successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  Le  dotazioni  vanno  rideterminate in base al criterio percentuale
previsto dal precedente primo comma con riferimento al 31 marzo degli
anni  successivi,  contestualmente alla determinazione degli organici
del personale docente.
  Qualora   l'applicazione   del   presente   articolo  comporti  una
consistenza  delle dotazioni aggiuntive inferiore a quella risultante
dal  successivo  articolo 20 si procedera' al preventivo assorbimento
delle   unita'   di   organico  eccedenti,  in  corrispondenza  delle
cessazioni  del personale in servizio e delle disponibilita' di posti
che si venissero comunque a determinare.
  Per  la  scuola  media  e  per  gli istituti e scuole di istruzione
secondaria  superiore,  per  i  licei  artistici  e  per gli istituti
d'arte,  la  ripartizione  delle  dotazioni  aggiuntive tra i singoli
insegnamenti  e'  effettuata  dai  provveditori  agli  studi  secondo
modalita'  stabilite  dal  Ministro  della  pubblica  istruzione  con
proprio  decreto  tenuto  conto  delle  esigenze di utilizzazione del
personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base
anche delle consistenze di personale in servizio.
  E'   abrogata   la  legge  27  novembre  1954,  n.  1170,  relativa
all'istituzione  dei  ruoli  in soprannumero dei maestri delle scuole
elementari   statali.   L'assorbimento   dei  docenti  dei  ruoli  in
soprannumero  nelle  dotazioni  aggiuntive  ha  luogo  soltanto  dopo
l'effettuazione  delle nomine relative sia ai posti disponibili nelle
dotazioni organiche previste dalle norme vigenti alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge  sia  ai posti da conferire per le
dotazioni aggiuntive ai sensi del successivo articolo 20.