(TESTO UNICO-art. 13)
                              Art. 13. 
(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, articoli 1, primo comma, lettera f),
                               4 e 9) 
 
            Pubblicazioni relative ad atti internazionali 
 
  1. Nella prima parte della Gazzetta  Ufficiale  si  pubblicano  nel
testo integrale gli accordi ai quali la Repubblica si  obbliga  nelle
relazioni internazionali, quando non si debba  provvedere  alla  loro
ratifica  previa  autorizzazione   legislativa   oppure   alla   loro
esecuzione mediante decreto del Presidente della Repubblica. 
  2. A cura del Servizio  del  contenzioso  diplomatico,  trattati  e
affari legislativi del Ministero degli affari esteri sono  trasmessi,
per  la  pubblicazione  trimestrale  in  apposito  supplemento  della
Gazzetta  Ufficiale,  tutti  gli  atti  internazionali  ai  quali  la
Repubblica si obbliga nelle relazioni estere, trattati,  convenzioni,
scambi di note, accordi ed altri atti comunque denominati,  che  sono
altresi' comunicati alle Presidenze delle assemblee parlamentari.  La
trasmissione avviene non oltre un mese dalla sottoscrizione dell'atto
con cui la Repubblica si obbliga. 
  3. La Gazzetta  Ufficiale  pubblica  annualmente,  in  allegato  al
volume contenente  gli  indici  annuali  o  in  apposito  volume,  la
situazione delle convenzioni internazionali vigenti per l'Italia, con
l'indicazione  degli  Stati  per  i  quali  queste  convenzioni  sono
efficaci e delle riserve ad esse relative. Il volume e' predisposto a
cura del Ministero degli affari esteri.