Art. 13.
  Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di
cui al presente decreto nonche' i conti  e  la  corrispondenza  della
Banca  d'Italia  e  dei  suoi  incaricati  sono  esenti da imposte di
registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.
  Ogni forma di pubblicita' per l'emissione di nuovi titoli e' esente
da imposta di bollo, dall'imposta comunale  sulla  pubblicita'  e  da
diritti  spettanti  agli  enti  locali;  ogni altra spesa relativa si
intende effettuata con i fondi delle provvigioni di cui all'art. 6.
  Il  corrispettivo  per  le spedizioni postali dei nuovi titoli alle
sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli  nominativi  consegnati
per  il  rinnovo sara', per quanto dovuto, regolato dal Ministero del
tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.
  Saranno  osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti
in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione  in
carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.