Art. 13. 1. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle risultanze delle indagini finalizzate al rilevamento della consistenza e delle caratteristiche del fenomeno dell'abusivismo, stabilisce, sentiti i Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente, criteri e indirizzi per il coordinamento delle politiche di risanamento delle zone interessate dall'abusivismo. 2. Con la relazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, il Ministro dei lavori pubblici riferisce anche sullo stato delle indagini di cui al comma 1. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1988, si provvede a carico delle disponibilita' esistenti sul capitolo 9423 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno.