Art. 13. 
Rifiuti di metalli destinati al riutilizzo, alla rigenerazione  o  al
                               riciclo 
  1. I rifiuti di metalli non ferrosi, compresi  in  particolare  gli
scarti, i rottami, i fanghi, le ceneri  e  le  polveri,  nonche'  gli
scarti  ed  i  rottami  dei  metalli  ferrosi  destinati  ad   essere
riutilizzati, rigenerati o riciclati in base ad un contratto relativo
alle  suddette  operazioni  sono  esentati  dalle  disposizioni   del
presente decreto purche' siano rispettate le condizioni seguenti: 
   a) il detentore deve dichiarare in un modulo, il cui contenuto  e'
stabilito  nel  formulario  di  cui  all'allegato  3   e   che   deve
accompagnare la spedizione, che tali materiali  sono  destinati  alle
operazioni in  questione  e  notificarne  una  copia  alle  autorita'
competenti nazionali ed estere; 
   b) il destinatario  deve  dichiarare  entro  quindici  giorni  dal
ricevimento dei rifiuti, che tali operazioni  saranno  effettivamente
eseguite.