Art. 13.
 
              (Attribuzioni del presidente del consiglio
                 regionale o provinciale dell'ordine)
 
  1.  Il  presidente  ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le
attribuzioni conferitegli dalla presente  legge  o  da  latre  norme,
ovvero dal consiglio.
  2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative
agli iscritti.