Art. 13. 
    (Classificazione dei bacini idrografici e loro delimitazione) 
 
  1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori,  e'
ripartito in bacini idrografici.  Ai  fini  della  presente  legge  i
bacini idrografici sono classificati in bacini di rilievo  nazionale,
interregionale e regionale. 
  2.  I  bacini  di  rilievo   nazionale   ed   interregionale   sono
provvisoriamente delimitati come da cartografia allegata  al  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22   dicembre   1977,
pubblicato nella Gazzettta Ufficiale n. 354  del  29  dicembre  1977.
Eventuali variazioni possono essere disposte ai  sensi  dell'articolo
4, comma 1, lettera b). 
  3. Le regioni provvedono, entro un anno dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, alla delimitazione dei bacini di propria
competenza.