Art. 13. (Classificazione dei bacini idrografici e loro delimitazione) 1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, e' ripartito in bacini idrografici. Ai fini della presente legge i bacini idrografici sono classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale. 2. I bacini di rilievo nazionale ed interregionale sono provvisoriamente delimitati come da cartografia allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, pubblicato nella Gazzettta Ufficiale n. 354 del 29 dicembre 1977. Eventuali variazioni possono essere disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b). 3. Le regioni provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla delimitazione dei bacini di propria competenza.