Art. 13. Disposizioni di coordinamento e abrogazioni. Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai cittadini dei Paesi comunitari e agli apolidi, in quanto piu' favorevoli, nonche' ai cittadini o ex cittadini italiani o ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrino nel territorio nazionale. 2. Gli articoli 142, 143, 145, 146, 150 e 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (a), nonche' gli articoli 262, 263, 264 e 267 del regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (b), nonche' il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (c), sono abrogati. 3. I riferimenti a istituti gia' disciplinati dal titolo V del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o a disposizioni abrogate a norma del comma 2 contenuti in altre disposizioni di legge o di regolamento si intendono fatti agli istituti ed alle disposizioni del presente decreto. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. --------------------- (a) Gli articoli 142, 143, 145, 146, 150 e 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono riportati in appendice. (b) Il testo degli articoli 262, 263, 264 e 267 del regolamento approvato con R.D. n. 635/1940 e' riportato in appendice. (c) Il comma 2 dell'art. 14 del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. n. 223/1989, prevedeva che: "Per ottenere l'iscrizione gli stranieri devono esibire anche il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o risultare iscritti nello schedario della popolazione temporanea di uno stesso comune da almeno un anno. Se l'iscrizione e' effettuata per questo secondo motivo, l'ufficiale di anagrafe deve darne comunicazione alla competente autorita' di polizia".
Con riferimento alla nota (a) all'art. 13 Gli articoli 142, 143, 145, 146, 150 e 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, abrogati dall'art. 13 del decreto qui pubblicato, erano cosi' formulati: "Art. 142. - Gli stranieri hanno l'obbligo di presentarsi, entro tre giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato, all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano, per dare contezza di se' e fare la dichiarazione di soggiorno. Lo stesso obbligo spetta agli stranieri, ogni qualvolta trasferiscono la loro residenza da uno ad altro comune dello Stato. Gli stranieri di passaggio che si trattengono per diporto nel territorio dello Stato, per un tempo non superiore a due mesi, devono fare soltanto la prima dichiarazione d'ingresso". "Art. 143. - Nel regolamento per la esecuzione di questa legge sono determinati i casi nei quali gli stranieri possono essere dispensati dall'obbligo di presentarsi personalmente all'autorita' di pubblica sicurezza". "Art. 145. - Chiunque assume alla sua dipendenza, per qualsiasi causa, uno straniero, e' tenuto a comunicare, entro cinque giorni da quello dell'assunzione, all'autorita' di pubblica sicurezza, le generalita', specificando a quale servizio lo straniero e' adibito. Deve, altresi', comunicare, entro ventiquattro ore, all'autorita' predetta, la cessazione del rapporto di dipendenza, l'allontanamento dello straniero e il luogo verso cui si e' diretto. Quando l'assuntore e' un ente collettivo, l'obbligo della comunicazione spetta a chi ne ha la rappresentanza; o, se si tratta di province o comuni, l'obbligo spetta altresi' al segretario o a chi ne fa le veci". "Art. 146. - L'osservanza delle disposizioni dell'articolo precedente non dispensa i singoli stranieri dall'obbligo della presentazione e della dichirazione di cui all'art. 142". "Art. 150. - Salvo quanto e' stabilito dal codice penale, gli stranieri condannati per delitto possono essere espulsi dal regno e accompagnati alla frontiera. Il Ministro dell'interno, per motivi di ordine pubblico, puo' disporre la espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato. Le predette disposizioni non si applicano agli italiani non regnicoli. Possono altresi' essere espulsi gli stranieri denunciati per contravvenzione alle disposizioni del capo precedente. L'espulsione per motivo di ordine pubblico, preveduta dal primo capoverso di questo articolo, e' pronunciata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con l'assenso del Capo del Governo". "Art. 152. - I prefetti delle province di confine possono, per motivi di ordine pubblico, allontanare, mediante foglio di via obbligatorio, dai comuni di frontiera, nel caso di urgenza, riferendone al Ministro, gli stranieri di cui all'art. 150 e respingere dalla frontiera gli stranieri che non sappiano dare contezza di se' o siano sprovvisti di mezzi. Per gli stessi motivi, i prefetti hanno facolta' di avviare alla frontiera, mediante foglio di via obbligatorio, gli stranieri che si trovano nelle rispettive province. Gli stranieri muniti di foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad essi tracciato. Qualora se ne allontanino, sono arrestati e puniti con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, sono tradotti alla frontiera". Con riferimento alla nota (b) all'art. 13: Gli articoli 262, 263, 264 e 267 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 635/1940, abrogati dall'art. 13 del decreto qui pubblicato, cosi' disponevano: "Art. 262. - L'autorita' di pubblica sicurezza, esaminati i documenti che lo straniero esibisce per comprovare la sua dichiarazione, ed accertata l'identita' del dichiarante, gli rilascia ricevuta, qualora nulla osti alla permanenza di lui nel regno, e trasmette al questore il duplicato della scheda. Il possesso della ricevuta costituisce, per ogni effetto, la prova dell'adempimento, da parte dello straniero, dell'obbligo derivantegli dall'art. 145 della legge. Essa deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. Nei casi previsti al secondo comma dell'art. 142 della legge, l'autorita' di pubblica sicurezza, cui viene presentata una successiva dichiarazione, deve ritirare dallo straniero la ricevuta di quella precedente, facendone annotazione sulla nuova dichiarazione e sulla relativa nuova ricevuta". "Art. 263. - Lo straniero alloggiato in albergo, o in altro luogo debitamente autorizzato a dare alloggio per mercede, puo' presentare, per mezzo dell'esercente, all'autorita' di pubblica sicurezza la dichiarazione prescritta dal precedente art. 261, munita della propria firma e della elencazione dei documenti di identificazione. L'esercente trasmette, nello stesso giorno, all'autorita' di pubblica sicurezza la dichiarazione, ritirandone ricevuta, che consegna immediatamente all'interessato. Tale adempimento non dispensa l'esercente dall'obbligo della notificazione prescritta dal terzo comma dell'art. 109 della legge. La disposizione del primo comma del presente articolo non si applica se lo straniero non sa sottoscrivere la dichiarazione. Qualora la dichiarazione sia presentata a mezzo dell'esercente, lo straniero deve presentare ad esso il documento d'identificazione. L'esercente deve avvertire lo straniero dell'obbligo che gli incombe di fare la dichiarazione". "Art. 264. - Chi presiede ad istituti di educazione, di istruzione, di ricovero, a case od istituti di cura, o ad altre comunita' civili o religiose, deve far pervenire all'autorita' locale di pubblica sicurezza, nel termine di tre giorni, le dichiarazioni individuali degli stranieri che intendono giovarsi della dispensa di comparire personalmente dinnanzi all'autorita' medesima. Deve, inoltre, far notificare, entro ventiquattr'ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza, i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunita', e la localita' dove sono diretti". "Art. 267. - Nei casi preveduti al primo e al quarto comma dell'art. 150 della legge (137), il prefetto della provincia nella quale ha luogo la liberazione di uno straniero condannato per delitto o per contravvenzione alle norme sul soggiorno, richiede al Ministero dell'interno l'autorizzazione ad emettere il decreto di espulsione. Quando il prefetto ritenga opportuno di non ordinare la espulsione o quando si tratti di stranieri compromessi verso il proprio Stato per affari politici, per renitenza alla leva, per diserzione, o per reati, per i quali vi fosse domanda di estradizione, ne riferisce al Ministero dell'interno".