Art. 13.
  1.  Le  disposizioni  della  legge  14  febbraio 1963, n. 161, come
modificata ed integrata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142,  e  29
ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con quelle della presente
legge, continuano ad applicarsi fino  all'emanazione  delle  norme  e
alla  predisposizione  dei programmi, da parte delle singole regioni,
previste, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 e  fino  all'adozione
dei regolamenti comunali di cui al medesimo articolo 5.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 4 gennaio 1990
                                COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          Nota all'art. 13:
             Per  la  legge n. 161/1963, come modificata ed integrata
          dalle leggi n. 1142/1970 e n.  735/1984  (Attuazione  della
          direttiva  del  Consiglio delle Comunita' europee n. 82/489
          del  19  luglio  1982  comportante  misure   destinate   ad
          agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento
          e di libera prestazione dei servizi di parrucchieri),  vedi
          precedente nota all'art. 8.