Art. 13. 1. Le disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata ed integrata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142, e 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione delle norme e alla predisposizione dei programmi, da parte delle singole regioni, previste, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 e fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui al medesimo articolo 5. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 gennaio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Nota all'art. 13: Per la legge n. 161/1963, come modificata ed integrata dalle leggi n. 1142/1970 e n. 735/1984 (Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di parrucchieri), vedi precedente nota all'art. 8.